Reale rischio multa per chi non versa il mantenimento? vediamolo insieme

Se il marito non versa il mantenimento va incontro ad una multa o alla detenzione? Vediamo come risponde la Cassazione

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Multa o reclusione per il mancato assegno di mantenimento?

L’ imputato nella tematica di seguito trattata, è un uomo condannato in appello alla reclusione e alla multa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la normativa tuttavia, prevede queste due pene come alternative, non  cumulative. E’ quanto espresso nella sentenza n. 34618/2021 della Corte di Cassazione.
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La vicenda processuale per il mantenimento

In sede di appello viene confermata la responsabilità penale dell’imputato ricorrente per il reato di cui all’art. 570 c.p, che punisce la “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” rideterminando la pena in 26 giorni di reclusione e addizionando l’obbligo di pagamento di 140 euro di multa oltre alla condanna a risarcire i danni alla parte civile e a sostenere le spese legali comprese quelle del giudizio di rinvio.

A tal punto l’imputato ricorre alla Suprema corte lamentando tre motivi a riguardo:

  • Con la prima doglianza si lamenta la violazione dell’art. 570 c.p perché la  sentenza ha comminato congiuntamente la pena della reclusione e della multa quando la norma le contempla come pene alternative.
  • In seconda doglianza si lamenta il vizio di motivazione sulla rideterminazione della pena.
  • Con la terza infine si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte liquidato le spese sostenute da parte civile nel giudizio di rinvio.

Per la Cassazione il ricorso è fondato perché risultano fondati tutti e tre i motivi del ricorso. Nello specifico la Corte ritiene che la prima doglianza riportata nel ricorso è fondato perché in effetti le pene previste dall’art. 570 c.p sono previste in via alternativa, come emerge dalla lettura del comma 1, il quale dispone infatti che: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.” Fondato di conseguenza anche il secondo motivo di doglianza, con potere del giudice del rinvio di decidere anche sulla richiesta di conversione della eventuale pena detentiva che dovesse essere stabilita in pena pecuniaria.

Anche la terza doglianza è accolta, in quanto il giudizio di rinvio è limitato alla sola valutazione del trattamento sanzionatorio e perché allo stesso la parte civile non ha interesse a partecipare. Da qui l’eliminazione delle relative spese poste a carico dell’imputato. Sotto quest’ultimo profilo si cerca di sottolineare il principio che si riesce: “qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare le proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il diritto a partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali.”