Bocciatura: non bastano le assenze se l’alunno ha ottimi voti

La bocciatura può derivare da un numero molto elevato di assenze, ma non può ignorarsi il rendimento scolastico

La vicenda

Le Scuole richiedono, per la validità dell’anno scolastico, la frequenza per almeno 3/4 dell’orario annuale stabilito.

Tuttavia, come previsto dall’art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009, ogni Istituto scolastico può prevedere dei casi eccezionali e stabilire delle deroghe al limite massimo per determinati motivi.

In ogni caso, deve trattarsi di un quantitativo di assenze tale da non pregiudicare la oggettiva valutabilità dell’alunno interessato.

Ma cosa accade se la scuola dispone la “bocciatura”, cioè la non ammissione dello studente all’anno successivo per il superamento del limite massimo di assenze?

Secondo quanto stabilito dal TAR del Lazio, che recentemente si è occupato proprio di un caso del genere, non sempre il provvedimento è legittimo.

Il TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si è occupato di un caso in cui i genitori di una minore hanno chiesto l’annullamento delle determinazioni di non ammissione della studentessa alla classe successiva, assunte dal consiglio di classe con il verbale di scrutinio.

Nel caso di specie, la decisione del consiglio di classe era stata determinata esclusivamente dal superamento del limite massimo delle assenze consentite.

Il TAR ha ritenuto illegittimo il provvedimento in quanto privo di motivazione perché fondato esclusivamente sulle assenze e non anche su una valutazione complessiva dell’andamento scolastico annuale.

La sentenza n. 9815/21

Precisamente, il Tar con la sentenza n. 9815/21, si è così espresso nel merito: “La giurisprudenza ha ritenuto che la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze (art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009), non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva” (Tar Catanzaro, sez. II, 15 ottobre 2019, n.1713).

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Nel caso in esame è indiscusso che l’alunna abbia superato il limite di ore di frequentazione dell’anno scolastico richieste dalla norma, tuttavia tutte le assenze risultano giustificate e la maggior parte di queste sono giustificate dai certificati medici che attestano una “sindrome ansioso-depressiva con fobia scolastica”, con la conseguenza che il consiglio di classe avrebbe comunque dovuto tener conto del rendimento scolastico dell’intero anno per verificare l’effettiva impossibilità di valutare il profitto dell’alunna; e ciò soprattutto in un caso, quale quello in esame, dove l’alunno ha conseguito tutti ottimi voti sia durante il primo trimestre che durante il pentamestre.

In sostanza, l’amministrazione scolastica avrebbe comunque dovuto effettuare una valutazione del profitto dell’intero anno ed eventualmente procedere a richiedere il recupero delle materie.