Quando è nulla la notificazione di un atto giudiziario presso il Condominio?

La Giurisprudenza è concorde nel ritenere che la notificazione di un atto giudiziario presso un Condominio senza portineria sia nulla.

Notifica nulla al Condominio

Infatti, la notificazione di un atto giudiziario (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento etc) ad un Condominio se privo di portineria viene considerata irregolare fino a giungere alla dichiarazione di nullità.

Quindi, se vi torna la notifica con la dicitura “non ritirata nei 10 giorni”, la notifica verrà considerata irregolare. Ciò qualora il Condominio provi di non avere una portineria.

Perchè viene considerata nulla?

Infatti, la Cassazione spiega che la notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell’amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria).

Ciò poiché non esiste una sede del condominio in quanto lo stesso non ha personalità giuridica.

Infatti solo tali locali sono idonei, come tali, a configurare un “ufficio” dell’amministratore. In mancanza, la notifica deve essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo.

Cosa dice nello specifico la Cassazione?

Per la Corte di Cassazione (29 dicembre 2016, n. 27352 ) infatti “La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore, quale elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l’atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto “ufficio” dell’amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al condominio, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall’avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l’esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell’amministrazione”.