Tassazione delle mance: c’è differenza tra i croupiers e gli altri lavoratori?

Tassazione delle mance: le mance percepite dal lavoratore dipendente, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione.

tassazione delle mance

La normativa 

L’art. 51 del TUIR (d.P.R. 917/1986) prevede che:
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono….
2. Non concorrono a formare il reddito:
i ) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta.”

Il caso oggetto dell’Ordinanza della Cassazione sezione V n. 26512 del 30 settembre 2021

Nasce dall’impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della sentenza della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto non tassabili le somme percepite a titolo di mance.
Ciò in quanto non ha inteso ricomprendere nella previsione di reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR nel testo in vigore dal primo gennaio 2004 al 2008, stante la loro natura aleatoria ed in quanto percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro.
L’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso esaminato, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento. Il nesso di derivazione delle somme che comunque derivino dal rapporto di lavoro ne giustifica, la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste dalla normativa.

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Il principio di diritto

«In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’art. 51, primo comma, del d.P.R. n. 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione».

La motivazione della Corte di Cassazione

La Cassazione nell’enunciare il precedente principio di diritto ha ritenuto di condividere , sotto il profilo strettamente tributario quanto stabilito dalla Corte , sezione lavoro , con la sentenza n. 6238/2006 resa in fattispecie riguardante le mance dei croupiers.
L’inclusione, parziale, delle mance, secondo la specifica disciplina sopra ricordata, nella base del reddito rilevante sembra piuttosto affermata in considerazione della disposizione contrattuale che attribuisce ad un apposito organismo della casa da gioco il compito di ripartire le mance stesse.
Si ebbe, allora, ad osservare che mentre la retribuzione è strettamente connessa, in virtù del vincolo sinallagmatico che qualifica il rapporto di lavoro subordinato, con la prestazione lavorativa, il concetto di derivazione dal rapporto di lavoro, contenuto nella norma in esame (ora art. 49 TUIR) prescinde dal suddetto sinallagma ed individua pertanto :

  • non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione,
  •  ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro o natura, che si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso).

L’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato.
Da ciò ne consegue che l’ampiezza del concetto di derivazione adottato dal legislatore impone di inserire nella nozione di redditi di lavoro anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro sempre che ricorrano i suddetti requisiti.

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La disciplina agevolativa per i croupiers

Il fatto che per le mance spettanti ai croupiers sia stata prevista una deduzione forfettaria del 25%, comporta, a parere della Corte, che detta disciplina non possa essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, avendo più volte la Corte affermato la natura di stretta interpretazione delle norme in materia di agevolazione tributaria (cfr., ex multis, tra le altre, Cass. sez. 5, 28 ottobre 2020, n. 23686; Cass. sez. 5, 6 dicembre 2016, n. 24894; Cass. SU 2 maggio 2014, n. 9560).

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Nella decisione possono ravvisarsi dubbi di legittimità costituzionale?

Nella medesima ordinanza la Corte ritiene che non possano ipotizzarsi dubbi di legittimità costituzionale con riferimento alla interpretazione data all’art. 51 Tuir considerata la nozione di reddito di lavoro utilizzabile sia ai fini contributivi che a quelli tributari a seguito dell’analisi delle norme richiamate nella motivazione.

Come si concilia il principio espresso della tassabilità generalizzata delle mance , rientranti nella nozione omnicomprensiva del reddito con la esclusione parziale della tassazione in favore dei croupiers ed il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione?

Non si può non riflettere sull’ apparente disparità di trattamento tra i lavoratori:

  • da un lato i croupiers le cui mance sono previste contrattualmente e oggetto di regolamentazione e sono tassate al 75% dell’ammontare
  • dall’altro gli altri lavoratori le cui mance non sono previste né contrattualmente né sono regolamentate, ma sono basate sulla elargizione discrezionale del cliente e soggette a tassazione per l’intero come stabilito dall’ordinanza richiamata.