Scuola, Covid e mascherine: giusta la dimissione dello scolaro

La scuola prevede l’obbligo di mascherine protettive contro il Covid, ma in caso di violazione è legittima la dimissione dello scolaro

Il fatto

Come tutti sanno, la mascherina è un presidio indispensabile nella lotta al Covid-19, la cui finalità è quella di proteggere sé stessi e gli altri.

Nei luoghi pubblici, ed in particolar modo nelle scuole, devono essere rispettate le misure di contenimento del contagio, ovvero l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale, anche all’aperto, come imposte dall’art. 1 del DPCM 2 marzo 2021.

Ma cosa accade se a scuola tali misure non vengono rispettate e vi è la chiara violazione delle stesse?

In uno specifico caso, il Comune, pur assicurando la disponibilità ad una collocazione alternativa, ha escluso i due figli minori rispettivamente dalla scuola d’infanzia e dall’asilo nido.

La vicenda è finita in Tribunale, precisamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

La sentenza e il principio

I genitori dei minori, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, hanno impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha escluso i due figli minori rispettivamente dalla scuola d’infanzia e dall’asilo nido.

Il Tar di Bologna, con la Sentenza n. 444 del 28.09.21, ha rigettato il ricorso, sancendo quindi il principio per cui “non deve essere sospeso il provvedimento di dimissione dalla scuola dell’infanzia dello scolaro che ha volontariamente violato l’obbligo di rispettare le misure di contenimento del contagio (ovvero l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all’aperto) imposte dall’art. 1 del DPCM 2 marzo 2021 a tutela di fondamentali ed inderogabili valori costituzionali (in primis artt. 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata suk principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art. 7 d.lgs n. 65 del 2017.”

Le argomentazioni della Sentenza

Il Tribunale, così argomenta nel merito: i suindicati provvedimenti risultano motivati dalla violazione del “patto di responsabilità reciproca” (parte integrante del Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole Covid 19 del 28 agosto 2020) specificatamente sottoscritto dai ricorrenti (unitamente alla Direttrice, alle educatrici e collaboratrici scolastiche) che impegna questi ultimi, per quel che qui rileva, “… ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il figlio non trascorre a scuola comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio”;

 secondo i verbali redatti dalla polizia municipale depositati in giudizio, i ricorrenti in più occasioni hanno violato le misure di contenimento del contagio (ovvero l’utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all’aperto) imposte dall’art. 1 del DPCM 2 marzo 2021 “pro tempore” vigente;

le determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale richiamano la normativa nazionale di rango primario finalizzata al contrasto della pandemia ed in particolare il già citato DPCM, attuativo del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge n. 74/2020;

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Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa quanto al “fumus boni iuris” la consapevole violazione da parte dei ricorrenti del suindicato patto il quale – a prescindere dalla sua esatta qualificazione giuridica – appare ancorato alla tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art 7 d.lgs. 65/17;

Ritenuto infine, quanto al “periculum in mora”, la prevalenza dell’interesse pubblico al contenimento del contagio nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia, tenuto anche conto della disponibilità dell’Amministrazione comunale ad assicurare comunque la fruizione dei servizi scolastici in questione.