Il diritto di cronaca è tutelato anche sul web

Anche per la stampa on line valgono le stesse garanzie e gli stessi limiti della stampa cartacea relative al diritto di cronaca

Appare indubbio che, per analogia, la disciplina della legge sulla stampa, per ciò che concerne esclusivamente la libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell’art. 21 Cost., debba essere estesa anche rispetto alle realtà del web, in accordo con la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. Un., 18 novembre 2016, n. 23469; ed ancora Cass. pen., Sez. Un., 29 gennaio 2015, n. 31022).

La tutela costituzionale offerta dall’articolo 21 Cost. deve considerarsi estesa anche a quei mezzi di informazione digitali (in primis i quotidiani online) caratterizzati da una testata, diffusi o aggiornati con regolarità, organizzati in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzati all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati.

Il web viene sempre più equiparato alla stampa

La prospettazione giurisprudenziale muove dalla rilevabilità delle caratteristiche proprie della stampa cartacea, così come definite dalla legge n. 47 del 1948, anche nell’ambito della stampa online, laddove il requisito della riproduzione delle informazioni destinate alla divulgazione possa dirsi sussistente anche in presenza del semplice trasferimento dei dati ovvero della lettura degli stessi dalla pagina on line del quotidiano alla schermata web del lettore; il concetto di stampa diventa quindi di più ampio respiro, essendo centrale la connotazione finalistica del mezzo stampa, ovvero la destinazione al pubblico dell’informazione, per cui i requisiti strutturali possono adattarsi al mezzo stesso della comunicazione.

Le garanzie e le responsabilità previste, per la stampa, dalle disposizioni sia di rango costituzionale, sia di livello ordinario, devono essere ovviamente riferite ai soli contenuti redazionali e non anche ad eventuali commenti inseriti dagli utenti, che attivano un forum, vale a dire una discussione su uno o più articoli pubblicati.

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La necessità di bilanciare l’interesse alla libertà di informazione e quello della protezione della sfera personale di ogni individuo ha portato la giurisprudenza, all’esito di un lungo processo interpretativo, a delineare caratteri e limiti del diritto di cronaca, che è necessario rispettare affinché il suo esercizio possa essere qualificato quale scriminate per l’eventuale antigiuridicità della condotta del giornalista. La nozione di limiti del diritto di cronaca è stata elaborata dalla Suprema Corte di cassazione, come noto, in pronunciati oramai risalenti nel tempo, che hanno individuato i criteri in base ai quali l’esercizio del diritto di cronaca può prevalere sul diritto alla riservatezza e all’onore del soggetto protagonista della notizia; tali requisiti sono la continenza, la pertinenza e la veridicità dell’informazione.