Smartphone sequestrato e conversazioni con l’avvocato: c’è violazione?

La Corte europea diritti dell’uomo sez. V, 17/12/2020, n.459 interviene sulla riservatezza delle conversazioni tra avvocato e cliente nel caso sottopostole, riguardante uno smartphone sequestrato ad un cittadino svedese.

Smartphone sequestrato

Il caso sottoposto alla Corte

Il ricorso presentato da un cittadino norvegese ha ad oggetto la denuncia del ricorrente che lamenta, con riferimento al procedimento di perquisizione e di sequestro dei dati del suo smartphone, una violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione.

Il sequestro ha facilitato l’accesso alla corrispondenza tra lui ed i suoi avvocati.
Infatti, il suo smartphone è stato sequestrato dalla polizia nell’ambito di un’attività di indagine nei confronti di due soggetti che stavano progettando l’omicidio del ricorrente .

Il ricorrente in quanto possibile vittima di un presunto reato, era di conseguenza una “parte lesa”, come definita nel diritto processuale penale nazionale .
Una copia speculare del telefono è stata acquisita e sottoposto a perquisizione da parte della polizia giudiziaria. Ciò ai fini dell’accertamento dei fatti e per ricostruire il rapporto esistente tra i sospettati e il ricorrente.
Il telefono, al termine dell’ attività è stato restituito.
Quando il telefono è stato sequestrato, il ricorrente ha dichiarato che conteneva la corrispondenza intrattenuta con due avvocati che lo difendevano in un altro procedimento penale, in cui risultava indagato.

La violazione dell’art. 8 della Cedu

La Corte ha ritenuto che nel caso di specie vi fosse la violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Tale disposizione ha recepito l’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo secondo cui “Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge, contro tali interferenze o lesioni “.

L’art. 8 infatti è rubricato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare” e prevede che :
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

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La inviolabilità della riservatezza delle conversazioni tra cliente ed avvocato

La Corte afferma che il legal privilege è alla base del rapporto di fiducia tra cliente ed avvocato.
Il rapporto tra avvocato e cliente ha natura privilegiata, sussistendo un interesse generale affinché chiunque si rivolga ad un legale possa legittimamente attendersi che le loro comunicazioni restino private e confidenziali.

Pertanto, stabilisce la Corte che la possibilità di incidere sui dati coperti da segreto professionale, contenuti in uno smartphone, deve trovare fondamento in disposizioni di diritto interno chiare e specifiche, non potendosi far ricorso all’applicazione analogica in casi di interferenza nel rapporto difensore-assistito.