Nel caso di usucapione ventennale accertata giudizialmente, l’ipoteca iscritta precedentemente deve essere cancellata: perchè l’usucapione cancella l’ipoteca?
La Cassazione sulla cancellazione dell’ipoteca in caso di usucapione accertato giudizialmente
Una sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 8792 del 28.06.2000) ha statuito che in caso di usucapione ventennale accertata con sentenza passata in giudicato, tutti i pesi ed i gravami iscritti in precedenza rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, si debbono cancellare, anche se non perente e rinnovate.
Tale effetto deriva dalla circostanza secondo la quale l’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione è un acquisto a titolo originario e dunque con effetto retroattivo.
LEGGI ANCHE: L’usucapione della quota della proprietà indivisa. La Cassazione
LEGGI ANCHE: Usucapione di immobili: diventare proprietari senza pagare
Tuttavia, recentemente, la stessa Corte di Cassazione, con Sentenza n. 29325 del 13.11.2019. ha precisato che “Il creditore, garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile, è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all’esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile.”
Da ciò ne deriva che colui che intenda incardinare un giudizio di accertamento dell’intervenuta usucapione debba necessariamente evocare in giudizio la banca al fine di poter garantire alla stessa tutte le difese possibili atte a contrastare la domanda attorea.