E’ possibile per un padre disconoscere un figlio? Si, è possibile

Il Codice Civile prevede la possibilità per un padre di disconoscere il figlio al fine di ottenere una sentenza che stabilisce che quel bambino non è biologicamente suo.

Il disconoscimento del figlio

Il disconoscimento comporta delle gravissime conseguenze per il bambino. Infatti provoca il cambiamento del cognome con conseguente perdita della propria identità e del diritto al mantenimento da parte del padre. Per questo la possibilità di disconoscere un figlio è molto limitata.

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Cosa prevede il Codice?

Nello specifico se ne occupa l’art. 244 c.p.c. che prevede: “L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni, o del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratta di minore di età inferiore.”