La remissione di querela nei diversi gradi di giudizio

La remissione di querela può intervenire anche in grado di Appello o in pendenza del giudizio di Cassazione

Accordi tra le parti

Non di rado accade che le parti coinvolte in una lite dai risvolti penali, giungano ad un accordo o, comunque, decidano per motivi personali di eliminare l’atto posto a fondamento del procedimento, cioè la querela.

Tale situazione, si può verificare in pendenza del giudizio penale di primo grado oppure nei successivi gradi di giudizio, cioè in Appello o in Cassazione.

La remissione di querela è disciplinata dall’articolo 152 del codice penale che dispone:

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale [c.p.p. 340] o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell’atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Come si evince dal testo dell’art.152 c.p. “La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti” quindi, prima che la sentenza sia passata in giudicato e non sia più impugnabile.

La Cassazione

In merito, la Suprema Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata con le sentenze nn. 9154/21 e 15920/21, stabilendo la prevalenza dell’estinzione del reato sulla inammissibilità del ricorso in caso di remissione di querela, nonché l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre la remissione di querela.

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La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.”

Mentre con la sentenza n. 15920/21 la Corte ha così disposto: È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione.”