Sequestro preventivo per traffico influenze illecite durante la pandemia

Il sequestro preventivo dei saldi attivi esistenti sui rapporti finanziari o bancari quale parte del prezzo del reato ipotizzato è stato confermato con la sentenza Cass. Penale n. 35280 depositata il 23 settembre 2021

sequestro preventivo

Il caso

Si tratta del sequestro preventivo relativo alla nota vicenda riguardante l’attività di mediazione ritenuta illecita dell’indagato, svolta, al di fuori di qualsiasi ruolo istituzionale o professionale, ma basata esclusivamente sul suo rapporto di conoscenza personale  con il commissario nazionale per l’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, in ordine alle commesse di fornitura di 801.617.647 dispositivi di protezione individuali (mascherine di tipo chirurgico, FFP2 e FFP3).

Le mascherine erano state ordinate dal commissario straordinario nel periodo ricompreso tra il 25 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020 per il prezzo complessivo di Euro 1.251.500.500 a tre società cinesi individuate attraverso l’intermediazione dell’indagato- titolare della società che agiva a sua volta di concerto con altre persone.

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La decisione della Cassazione

La Cassazione ha confermato l’ordinanza di sequestro preventivo ritenendo infondato il ricorso in quanto :

  • l’ordinanza impugnata aveva indicato una serie di elementi ritenuti, allo stato, sintomatici dell’astratta configurabilità dell’ipotizzata fattispecie criminosa, quale requisito essenziale per l’applicabilità della su indicata misura cautelare reale.
  • dalle emergenze indiziarie venivano in rilievo le circostanze di fatto relative allo sfruttamento, da parte dell’indagato, del suo stretto e risalente rapporto di conoscenza , preesistente alla nomina di quest’ultimo a commissario straordinario – al fine di privilegiare le persone indagate nella procedura di acquisto di mascherine dalle tre società cinesi con le quali i predetti coindagati erano già in contatto.

In proposito la Cassazione ritiene che non è previsto nella fattispecie l’avvio di procedure di evidenza pubblica, potendo il commissario straordinario avvalersi, nell’attuazione dei suoi compiti istituzionali, di “soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto”, come consentito dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 122, comma 1, (recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“).

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Ha rigettato le motivazioni della difesa in quanto l’ordinanza impugnata aveva reso evidenti una serie di circostanze di fatto desunte dalle risultanze investigative.

In particolare che:

  • l’indagato si era accreditato presso la struttura commissariale per il solo motivo di essere amico del commissario, da un lato prospettando la possibilità di attivare un’interlocuzione diretta con il commissario straordinario garantendogli un accesso preferenziale alla struttura, dall’altro lato sfruttando tale rapporto anche presso i collaboratori del commissario , cosicché le offerte presentate dalla sua cordata venissero accuratamente e prontamente esaminate, ricevendo un trattamento privilegiato rispetto a tutte le altre proposte inviate nel periodo ricompreso fa il marzo ed il maggio 2020
  • veniva sottolineata l’importanza del ruolo direttamente svolto da un indagato nella vicenda che affermava di aver organizzato per conto del Governo tutte le attività relative all’acquisto e al trasporto dei dispositivi oggetto dei relativi contratti di fornitura, peraltro rammaricandosi del fatto che il Commissario non aveva più risposto alle sue chiamate, sebbene egli avesse continuato ad organizzare per suo conto altri rilevanti affari;
  •  l’attività svolta era funzionale ad agevolare l’accoglimento dell’offerta anche a discapito degli altri concorrenti
  • il gruppo di persone e società facenti capo ad un indagato aveva promesso, e poi in effetti corrisposto, un compenso confidando nella sua capacità di orientare a proprio favore le decisioni assunte dal commissario straordinario;
  • in assenza dell’intervento effettuato presso il commissario e la relativa struttura commissariale, l’offerta promossa per conto delle società cinesi non sarebbe stata neppure avanzata.