L’immaturo rende il matrimonio nullo: cosa ne pensa la Chiesa cattolica

Secondo il canone 1095 del CIC del 1983, anche “l’immaturo” può essere individuato come soggetto che esprime un consenso viziato al matrimonio

Il canone 1095 dichiara che sono incapaci a contrarre matrimonio:

1) coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
2) coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
3) coloro che, per causa di natura psichica, sono nella totale impossibilità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

All’apparenza queste distinzioni sembrano simili, in realtà sono diverse. Sono state introdotte nel Codice del 1983, perché nel vecchio Codice del 1917 non erano previste.

Entrando nel dettaglio del canone 1095, al n. 1 appartengono le vere e proprie forme di malattia mentale come: la demenza, la schizofrenia, forme gravi di depressione, alcolismo acuto, tossicodipendenza conclamata. Una di queste condizioni, riscontrata e certificata, risalente al momento della celebrazione delle nozze può far dichiarare nullo il matrimonio perché la parte affetta da tali patologie era incapace di contrarre matrimonio, in quanto incapace di esprimere un adeguato consenso.

Il “grave difetto di discrezione di giudizio”

Il Codice e la giurisprudenza ragionano affermando che, per emettere un consenso valido, occorrono tre condizioni:

  • una sufficiente conoscenza teorica del matrimonio che si va a celebrare;
  • un sufficiente giudizio estimativo di che cosa significa il matrimonio; degli obblighi che comporta e, infine, degli effetti che produce in chi si è sposato;
  • infine, una sufficiente libertà interiore (giudizio elettivo) che permetta di celebrare, senza condizionamenti, il matrimonio.

È stata aggiunta la parola “grave difetto”, in quanto sarebbe impossibile una perfetta “discrezione di giudizio” è difficile da raggiungere.

Tra le forme che sottostanno a questo capo di nullità si possono citare le psicopatie, le nevrosi, la depressione, il conflitto interno, le emozioni gravi, l’immaturità affettiva, le idee ossessive, l’ansietà, la mancanza di libertà interna.

Molte delle cause introdotte con questo capo di nullità riguardano l’immaturità affettiva e la mancanza di libertà interna.

E’ di grande attualità il tema della immaturità affettiva, che la giurisprudenza individua quattro ipotesi:

  • colui che non è capace di subordinare le passioni all’intelletto e alla volontà;
  • colui che nel marito/moglie ricerca un padre, una madre, un fratello, una sorella e non il coniuge;
  • colui che è affetto da egoismo e/o egocentrismo;
  • colui che è affetto da irresponsabilità grave che non permette di essere un buon coniuge e un buon genitore.

Per mancanza di libertà interna si intende:

  • la non sufficiente libertà di scelta per circostanze esterne alla persona ;
  • la non sufficiente libertà di scelta per circostanze interne alla persona.

Poiché si tratta di determinare le condizioni “interiori” di ciascun nubendo, per questi capi di nullità è necessaria la perizia dello specialista che offra ai giudici elementi sufficienti per il giudizio.

Al fondo della non integrazione spesso si annida una “immaturità” o una “non libertà” che non necessariamente rende la persona inadatta al lavoro e all’integrazione sociale. Diventa problema all’interno dell’unione coniugale perché non sufficientemente fondata sulla maturazione delle persone capaci di unione duratura.

Il problema vero – in queste circostanze – è capire se si tratta di un “grave” difetto di discrezione di giudizio.

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Per causa di natura psichica non si possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio

Infine, il canone 1095 prevede al n. 3 le situazioni nelle quali i coniugi o uno dei due non erano in grado di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

La differenza, rispetto ai due precedenti casi consiste nell’esaminare la condizione di chi – per cause di natura psichica – non era in grado, al momento del matrimonio, di assumere e adempiere gli obblighi inerenti il matrimonio. Si tratta semplicemente di una lettura del matrimonio già celebrato. Si risponde alla domanda: se quella persona che era in un determinato stato al momento del matrimonio, poteva essere in grado di esprimere un consenso valido.

L’incapacità – dice la dottrina – deve essere grave, psichica e riguardante gli obblighi essenziali del matrimonio. Tra i casi più frequenti si citano anomalie psico-sociali (masochismo, travestimento, omosessualità, esibizionismo…), anomalie di equilibrio personale (dipendenze di sostanze, alcolismo, gioco, disturbi dell’alimentazione).