Guida in stato di ebbrezza: prelievo ematico per tasso alcolemico

Guida in stato di ebbrezza: in caso di prelievo ematico a seguito di incidente stradale non serve l’avviso

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Normativa

Come noto, in tema di sinistri stradali e guida in stato di ebbrezza, le norme sono divenute negli anni sempre più rigide, a causa dell’alto tasso di mortalità e delle frequenti condotte illecite dei conducenti, troppo spesso alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

In caso di sinistro stradale, quindi, è sempre disposto l’accertamento ex art. 186 comma 5 codice della strada, che così dispone: “Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.”

L’esecuzione di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di droghe di abuso nel sangue, deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dagli articoli 356 del c.p.p. e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Ma cosa accade se l’accertamento a mezzo prelievo ematico viene effettuato dalla struttura sanitaria con finalità di cura a seguito del sinistro stradale?

Di ciò si è occupata la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo che in tal caso nessun avviso è dovuto.

La Sentenza

In tema di guida in stato di ebbrezza con la sentenza n. 21390 del 09/07/2020 la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio: Il prelievo ematico per l’accertamento del tasso alcolemico non richiede avviso della facoltà di farsi assistere se effettuato nell’applicazione di un protocollo sanitario.

In caso di richiesta, ai sensi dell’articolo 186 comma 5 del codice della strada, di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di droghe di abuso nel sangue, l’esecuzione deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dagli articoli 356 del c.p.p. e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non solo nell’ipotesi in cui il prelievo venga effettuato esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, ma anche nel caso in cui l’accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica.

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Al contrario, qualora l’esecuzione dell’accertamento intervenga nell’ambito dell’applicazione di un protocollo sanitario, essendo l’esame del quantitativo di alcool o della presenza di tracce di stupefacenti nel sangue destinato a fini di cura, e quindi disposto al di fuori del contesto di indagine, nessun previo avviso è richiesto a fini processuali, mancando qualunque rapporto fra l’effettuazione dell’analisi e il diritto di difesa.