Paracadutismo: l’attività pericolosa e le responsabilità

Il Paracadutismo è un’attività pericolosa, pertanto il dovere di diligenza e di prudenza da parte dei garanti è rafforzato

Attività pericolosa

Il paracadutismo, più tecnicamente “aviolancio”, è qualificabile come attività pericolosa perché presenta una pericolosità intrinseca che dipende dalle modalità di esercizio e dai mezzi adoperati.

Nell’attività dell’aviolancio esiste un margine di rischio ineliminabile, il c.d. rischio consentito, di cui l’ordinamento accetta l’esistenza.

Nelle attività pericolose consentite, proprio perché la soglia della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi dannosi sono maggiormente prevedibili rispetto alle attività comuni, maggiore deve essere la diligenza e la perizia nel predisporre le condizioni idonee a ridurre il rischio consentito nei limiti del possibile.

La “ineliminabilità” del rischio non corrisponde quindi ad un’attenuazione dell’obbligo di garanzia, ma semmai, ad un suo rafforzamento, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di responsabilità risarcitoria dei garanti.

Il Caso

Con la sentenza n.35263 del 14/07/2016 la Corte di Cassazione Cassazione è intervenuta in tema di risarcimento nel caso di attività di paracadutismo sportivo in occasione della quale un’allieva paracadutista era finita, dopo il lancio con il paracadute, regolarmente apertosi, su uno specchio d’acqua nel quale aveva trovato la morte per annegamento.

Il giudice di merito aveva ravvisato la colpa del direttore dell’esercitazione e del direttore di lancio nell’avere essi consentito che il lancio medesimo avvenisse in una zona diversa da quella autorizzata, non rispondente ai requisiti previsti da un’apposita circolare tra i quali, in particolare, quello che essa fosse libera da “corsi e specchi d’acqua con caratteristiche a rischio di annegamento”.

La Corte, nel confermare la responsabilità dei garanti, così argomenta:

[…] Il quadro fattuale, incensurabilmente accertato dai giudici di merito nel caso in esame, è idoneo a dimostrare che […] , garanti dell’incolumità dei paracadutisti, hanno affrontato con negligenza imperizia e imprudenza il problema della sicurezza del lancio, soprattutto tenuto conto della situazione di rischio aggravata dalla presenza del forte vento e dalla inesperienza della vittima, al suo primo lancio.

[…] La caduta della giovane nel laghetto è stata determinata dall’errata individuazione del punto di lancio in una zona più a sud rispetto a quella certificata ANPD’I. Sul punto è stato, infatti, precisato che l’atterraggio fuori zona di tutti i paracadutisti di quella esercitazione era derivato dal sorvolo del veicolo non corrispondente alla posizione della zona di lancio. […].

Il principio

[…] Nell’attività di aviolancio, non potrà certamente essere addebitato a chi la organizza, il fatto che un paracadutista adeguatamente addestrato subisca un evento dannoso al momento dell’atterraggio per una sua erronea manovra o durante la caduta per eventi (per es. atmosferici) imprevedibili. Ma è certamente obbligo del garante prevenire gli eventi dannosi che possano derivare da una mancata verifica della sicurezza dei luoghi individuati per il lancio e dall’insufficiente addestramento degli allievi, in quanto circostanze idonee aventi caratteristiche tali da aumentare il rischio già insito nell’attività svolta.

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In tema di attività pericolose il dovere di diligenza e prudenza del garante è più forte, come per il direttore del paracadutismo svolto in zona non autorizzata.

Nel caso di attività pericolose, caratterizzate, come tali, da un ineliminabile margine di rischio, il soggetto che sia investito di una posizione di garanzia è gravato di un maggiore (e non minore) obbligo di diligenza e di perizia rispetto a quanto si verifica nelle attività comuni, dovendo egli adoperarsi per ridurre nella maggior misura possibile il margine del rischio consentito.