Ordine di chiusura del bar: se non si rispetta scatta il sequestro

E’ legittimo il sequestro preventivo dell’attività se non si rispetta reiteratamente l’ordine del questore di chiusura del bar. Così la Cassazione penale con sentenza n. 35325 depositata il 23 settembre 2021

ordine di chiusura

Il caso

Il Comune aveva disposto la chiusura d’ufficio dell’attività di somministrazione di bevande ed alimenti per mancanza in capo al gestore dei requisiti soggettivi di accesso e di esercizio delle attività commerciali ai sensi dell’art. 71 del D.lgs n. 59 del 2010, richiamato dalla Legge Regionale in quanto era stato raggiunto da un avviso orale del Questore.

Con successivo provvedimento il Questore ordinava la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di bevande e alimenti nel locale pubblico suddetto ai sensi dell’art. 100 e art. 17-ter T.U.L.P.S. . Ciò in quanto il locale risultava punto di riferimento per pregiudicati e per soggetti dediti all’abuso di alcool, e fonte di disturbo alle persone.
Nonostante il provvedimento del Questore, venivano accertate reiterate violazioni del provvedimento tanto che, il Procuratore della Repubblica competente aveva chiesto il sequestro preventivo del locale.

Il T.U.L.P.S.

L’ art. 100, comma 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 100, (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), prevede che il questore possa sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

L’art. 17 ter, comma 4 poi stabilisce che nel caso di ricorrenza delle circostanze previste dall’art. 100, la cessazione dell’attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

Nel caso in cui non vengano osservati i provvedimenti legalmente dati dall’autorità previsti dal terzo e dal comma 4 dell’art. 17 -ter è punito ai sensi dell’art. 650 c.p..

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Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità

L’art. 650 c.p. prevede che “ Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”

Ciò posto, la Cassazione ha rilevato che:

  • in astratto , in virtù del citato rinvio all’art. 650 c.p., proprio in applicazione di quest’ultima norma è sanzionata l’inosservanza dei provvedimenti dati dal questore ai sensi delle disposizioni citate;
  • in concreto, il provvedimento del Questore, recante l’ordine di cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata nel locale pubblico, risultava legalmente emesso dall’Autorità competente in base alla normativa richiamata e, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa.

In conclusione la Cassazione penale con la sentenza sopra citata ha ritenuto fosse legittimo il sequestro preventivo del locale disposto dal Tribunale, sussistendo il fumus commissi delicti