Assegnazione della casa coniugale e pignoramento

Ecco cosa succede nel caso in cui l’immobile assegnato al coniuge in sede di separazione o divorzio sia sottoposto a pignoramento

Assegnazione della casa coniugale e pignoramento

In caso di separazioni o divorzi, molto spesso, la casa coniugale viene assegnata ad uno dei due coniugi, soprattutto nel caso in cui vi siano minori oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti. Questo tipo di provvedimento viene emesso esclusivamente nell’interesse dei figlio o del coniuge più debole, in quest’ultimo caso qualora vi siano circostanze che giustifichino la protezione del suddetto coniuge.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza di merito e di legittimità è tornata molte volte a discutere sulla natura di questo provvedimento, equiparabile ad un diritto di abitazione ma atipico poichè non espressamente contemplato tra le forme di godimento di un immobile.

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Trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale

Il diritto di abitazione è impignorabile purchè venga trascritto anteriormente ai diritti di eventuali creditori mentre il provvedimento con il quale è assegnata la casa coniugale è impignorabile purché sorto in epoca precedente rispetto ai diritti dei creditori, anche se non trascritto sull’immobile. In quest’ultimo caso, il diritto di permanere nella casa coniugale si estinguerà dopo nove anni rispetto all’emissione del provvedimento.

Restano però salvi tutti i diritti acquisiti da parte dei creditori prima dell’emissione del provvedimento di assegnazione. In altre parole, se un creditore ha iscritto ipoteca in epoca anteriore rispetto al provvedimento sopra descritto, questi avrà il diritto di pignorare l’immobile nella sua interezza ed il diritto a permanere nell’immobile in virtù di assegnazione della casa coniugale si estinguerà con la vendita all’asta e successivo decreto di trasferimento all’aggiudicatario della vendita.