Riforma penale: le principali novità in tema di prescrizione

La riforma penale è ormai legge e con essa diventano immediatamente applicabili anche le nuove disposizioni in tema di prescrizione

Ddl 2353/21

Il ddl n.2353 è stato approvato dal senato in via definitiva il 23 settembre 2021.

Sono quindi immediatamente operative alcune specifiche disposizioni in esso contenute, tra cui, in particolare, quelle relative all’istituto della prescrizione.

Il ddl si compone di 2 articoli, il primo è denominato: “Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale”.

Il secondo articolo invece, contiene le novelle al codice penale e di procedura penale immediatamente precettive.

Proprio il secondo articolo contiene le disposizioni relative alla prescrizione dei reati e stabilisce al comma 1 lettera c): dopo l’articolo 161 è inserito il seguente «Art. 161-bis. – (Cessazione del corso della prescrizione) – Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento».

Viene quindi confermato il principio introdotto con la Legge “spazzacorrotti” secondo cui il decorso della prescrizione si interrompe definitivamente con la sentenza di primo grado (sia di assoluzione che di condanna), ma viene introdotta una nuova ipotesi di decorso della prescrizione in caso di “regressione del processo”.

La durata dei processi

Il legislatore introduce inoltre una norma di chiusura, stabilendo all’articolo 2 comma 2: Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 344 è inserito il seguente: «Art. 344-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) – 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.

È stata quindi introdotta una causa di improcedibilità in dipendenza del decorso temporale dei procedimenti di appello e cassazione da cui derive la pronuncia di “non luogo a procedere”.

L’improcedibilità è rinunciabile da parte dell’imputato.

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Sono possibili proroghe e sospensioni motivate di tali termini di improcedibilità, non superiori ad un anno per l’appello e sei mesi per la cassazione, da pronunciarsi con ordinanza, impugnabile entro 5 giorni dalla pronuncia o dalla notifica.

Inoltre, viene disposta l’inapplicabilità delle disposizioni dell’articolo 2 ai procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.