Immobile acquisito per successione: detrazione spese di ristrutturazione

Gli eredi possono detrarre le spese relative alla ristrutturazione dell’immobile acquisito per successione? Tale quesito è stato posto all’Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 612 /2021

immobile acquisito per successione

Trasferimento dell’immobile mortis causa : compete la detrazione per spese di ristrutturazione agli eredi?

L’ Agenzia delle Entrate rileva che l’articolo 16-bis del TUIR comma 8 secondo periodo stabilisce che «in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».
In caso di acquisizione dell’immobile per successione , come da circolare n.7/ E del 25 giugno 2021, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
La detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.
Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali.
A tal riguardo, si precisa che se:

  •  l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
  • l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
  •  vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;
  • il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

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Detenzione materiale e diretta del bene come condizione

La condizione della “detenzione materiale e diretta del benedeve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.
In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente-donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
Analogamente, si ritiene che, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscano al successivo erede.

La detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario.

Infatti il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea.

Nelle ipotesi:

  • in cui sia costituito a favore di una persona fisica, non può comunque eccedere la vita dell’usufruttuario (art. 979 c.c.)
  •  in cui erede dell’usufruttuario sia il nudo proprietario dell’immobile che consolida l’intera proprietà dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione per estinzione naturale del diritto di usufrutto, questi può portare in detrazione le rate residue.

Ciò in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.

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