Puoi essere licenziato per comportamenti extralavorativi. Alcuni Contratti Collettivi Nazionali lo prevedono in caso di condanna penale.

Come precedentemente indicato, per la Cassazione affinché possa essere invocata la giusta causa di licenziamento deve essere valutata la proporzionalità tra il fatto addebitato al lavoratore ed il recesso.
Per farlo è necessario prendere in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere e minare il rapporto di fiducia del datore tanto da far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali.
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Nel caso in esame si deve tener conto di tutte le pronunce relative alla connotazione specifica del comportamento del lavoratore e soprattutto quanto la condotta al di fuori del luogo di lavoro possa aver inciso su tale fiducia.
Cosa dice la Cassazione?
Proprio in merito alle condotte extralavorative ai fini della motivazione del licenziamento si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 3912/2013 attraverso la quale ha ribadito che “I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei perciò all’esecuzione della prestazione lavorativa, se, in genere, sono irrilevanti, possono tuttavia costituire giusta causa di licenziamento allorché siano di natura tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento del rapporto, in relazione alle modalità concrete del fatto e ad ogni altra circostanza rilevante in relazione alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso”.
Nondimeno ciò “non esonera dall’ulteriore indagine della idoneità dei fatti a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia con il lavoratore, in particolare nel caso in cui, come quello di specie, il licenziamento sia intimato con riguardo ad una previsione collettiva, che fa sì riferimento alla ‘condanna passata in giudicato’, ma condiziona comunque l’irrogazione della massima sanzione alla circostanza che ‘i fatti costituenti reato possano assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario, nell’ipotesi in cui la loro gravità in relazione alla natura del rapporto, alle mansioni, al grado di affidamento sia tale di far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto”.

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Il Datore di Lavoro cosa deve considerare?
Ciò comporta quindi un ulteriore indagine della idoneità dei fatti a ledere irrimediabilmente il vincolo con il lavoratore. In particolare, quando il licenziamento è intimato con riguardo ad una previsione collettiva che fa si riferimento alla “condanna passata in giudicato” ma condiziona comunque l’irrogazione della massima sanzione alla circostanza che “non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.”
Il Giudice, perciò, in casi simili deve valutare i fatti nella diversa prospettiva che, tenuto conto delle mansioni del lavoratore e del grado di affidamento in lui riposto, per la loro gravità, non consentano una prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.