Profilo fake: diffuso utilizzo dai pericolosi risvolti penali

Se costruisci un profilo fake sui social o su mezzo di comunicazione può non essere solo un gioco. Ecco i profili giuridici posti a tutela

profilo fake legalink.it

Il tema

Affrontiamo oggi la questione “falso profilo sui social network” e se sotto un profilo giuridico, questa azione può integrare il reato di sostituzione di persona, dato il suo utilizzo rivolto ad un ampio pubblico come quello dei social, oppure poi può porre in essere altri reati.

La normativa

L’articolo 494 del Codice penale, stabilisce che sia punibile chi si finge una persona diversa da quella reale oppure utilizzi immagini altrui al fine di operare la sostituzione di persona. Nell’art. 7 del GDPR, invece abbiamo una tutela dei dati personali laddove, senza autorizzazione vengano utilizzati da altri.

L’appena richiamato art. 494 del Codice penale postula precisamente che “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno”.

La fattispecie delittuosa descritta si riferisce ad un reato offensivo di più beni giuridici tutelati dall’ordinamento, ossia la pubblica fiducia come anche quella del singolo indotto in errore.L’elemento soggettivo richiede che l’agente voglia ottenere un vantaggio e non uno specifico profitto. La norma codiciale prevede fino ad un anno di reclusione con l’accesso a tutte le previsioni premiali del caso.

Applicabilità al fake social media

L’estensione della normativa prevista dal Codice è di fatto naturalmente estendibile al nuovo mondo social media: infatti la possibilità di raggiungere un elevata platea, così come una variegata utenza del mezzo social meda, ha reso necessario che dottrina e giurisprudenza sancissero l’estendibilità della noma stessa alla persona virtuale.

La creazione di un account di posta elettronica riferibile ad un’altra persona senza consenso di quest’ultima è condotta ritenuta penalmente rilevante come si evince ad esempio dalla sentenza della Cassazione pen., n. 12479 sez. III, 15 dicembre 2011. Allo stesso modo è stato considerato penalmente rilevante l’utilizzo di un nickname riconducibile ad altro soggetto, come anche l’utilizzo di false qualifiche.

Se ad essere “fake” è proprio il profilo

Nel caso di un profilo fake si può considerare integrato il reato di cui all’art. 494 del Codice penale? Si tratta di casi specifici, nei quali, ad esempio, il profilo viene creato ad hoc con credenziali vere ma nome falso, verosimile ma che non rispecchia una persona reale. In tal caso l’orienrtamento comune della giurisprudenza ritiene che l’ipotesi possa integrare il reato di cui all’art. 494 Codice penale. La Cassazione, con la sentenza Sez. V, sent. 8 giugno 2018, n. 33862, riteneva corretta l’applicazione dell’ art. 494 del Codice penale la condotta di un maggiorenne che, con nome falso e foto falsa di un ragazzo giovane minorenne, aveva adescato sui social delle ragazzine, con fine di conoscerle e farsi inviare fotografie delle parti intime.

Il fake profilo celebrity

Altra questione è l’eventualità di utilizzo per il proprio profilo di nome e foto di una celebrità: certamente è penalmente rilevante, almeno che non si tratti di una pagina fan o sostenitiva del personaggio famoso, oppure che ne commenta i prodotti lavorativi. Se tuttavia si crea un profilo falso con un nome di fantasia, ma riconducibile con verosimiglianza ad una persona reale, utilizzando le foto di persona esistente è certamente una delle ipotesi più rilevanti in quanto in tal caso per la vittima, si applica la tutela prevista dall’ art. 7 GDPR, ancora più grave se vengono utilizzate non solo foto, ma anche il nome della persona interessata.

Furto di identità per creare un fake profile

Nell’ipotesi di furto di proprie immagini o di vera e propria duplicazione abusiva del proprio profilo social, si applicano normativa penale unitamente all’art. 7 del GDPR: la vittima del furto dei dati e immagini può chiedere al social network di riferimento la cancellazione dei dati sottratti ed utilizzati indebitamente grazie alla norma appena citata.