La Cassazione ha stabilito che la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone è responsabilità per obbligazione propria ex lege
Il caso
Il contenzioso trae origine dall’impugnazione da parte del consulente fiscale e contabile di una srl degli indicati atti tributari emessi a carico della srl, per Ires, Irap Iva e sanzioni – notificati alla società e ai suoi amministratori nonché al consulente nella sua qualità di amministratore di fatto e responsabile solidale della Società.
Con gli atti impugnati erano stati recuperati a tassazione i maggiori proventi relativi a costi ritenuti fittizi, iscritti in contabilità, con indebita detrazione degli acquisti.
Il consulente contestava la qualità di amministratore di fatto, avendo prestato per la società solo consulenza fiscale contabile e societaria.
Deduceva l’inefficacia dell’atto notificato a soggetto del tutto estraneo e carente di legittimazione passiva, oltre al difetto di motivazione dell’atto impugnato; mancanza di prova; illegittimità della sanzione.
La motivazione della Cassazione che accoglie il ricorso
La Suprema Corte con la sentenza Cass. Civ. n. 25530 del 21.09.2021 ritiene che la decisione impugnata sia conforme alla giurisprudenza nella parte in cui ha riconosciuto la imputabilità delle sanzioni all’amministratore di fatto.
Infatti le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, che in linea di principio sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non opera nell’ipotesi di società artificiosamente costituita.
In tal caso la persona giuridica è una mera “fictio” creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente (Cass. n. 10975/2019).
La Suprema Corte , nel caso esaminato ha ritenuto che non vi fossero i presupposti fattuali sulla base dei quali la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto in alcuni casi che, nonostante il dettato del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, trovi applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione commessa nell’interesse esclusivamente proprio.
In tale caso infatti sarebbe sanzionabile la persona fisica autrice della violazione che non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale .
Si tratterebbe infatti di società costituita artificiosamente per fini illeciti (Cass. n. 9448/2020).
Va quindi esclusa una responsabilità diretta dell’ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società.
Nella fattispecie non è stata eccepita tale peculiare ipotesi di responsabilità dell’amministratore, né è stata allegata la sussistenza dei relativi elementi costituivi.
La responsabilità per obbligazione propria ex lege
La Cassazione di recente anche con sentenza n. 15378/2020 ha stabilito che la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, in presenza dell’integrazione delle distinte fattispecie previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, per l’ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati, è responsabilità per obbligazione propria ex lege :
- per gli organi, in base agli artt. 1176 e 1218 c.c.,
- per i soci di natura sussidiaria, avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese.
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Conclusione
Il credito verso il liquidatore e l’amministratore è in conclusione credito dell’amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma civilistico.
Trova titolo autonomo rispetto all’obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (S.U. 2767/1989), ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall’Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario citato D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36, penult. e ult. comma.
Tale responsabilità è riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218 c.c. , con onere per l’Amministrazione di provare d’avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore
Nel caso esaminato manca quell’atto motivato che accerti la responsabilità dell’amministratore in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute.