No alla richiesta di reversibilità per le unioni civili prima del 2016: la legge non è applicabile retroattivamente a fini previdenziali
La reversibilità valida per unioni civili successive alla legge Cirinnà
In una coppia omosessuale, ove uno dei conviventi era venuto meno prima della entrata in vigore della legge Cirinnà, e pertanto non ha potuto usufruire della possibilità di formalizzare l’unione secondo il disposto normativo, il convivente ancora in vita, non ha potuto accedere alla pensione di reversibilità, poiché la legge suddetta non ha efficacia retroattiva. Così statuisce in merito la Cassazione, la quale, con la sentenza n. 24694/20, riforma della sentenza di primo grado la e della Corte di Appello che riconosceva al richiedente la pensione di reversibilità del compagno venuto a mancare. Questi era titolare della pensione di vecchiaia anticipata di Inarcassa.
Unioni civili dal 2016
Le unioni civili ormai individuate come formazioni sociali di ex art. 2 della Costituzione, istaurano i doveri solidaristici di assistenza morale e materiale valgono anche per le coppie formate da soggetti dello stesso sesso. La pensione di reversibilità, pertanto, riconosciuta al compagno superstite, dovrebbe garantire quindi la permanenza di tale solidarietà familiare una volta che uno dei due muore.
Il ricorso di Inarcassa che contesta la sussistenza di unione civile valida ai fini richiesti
Inarcassa ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi:
- con il primo fa presente che la legge indica nello specifico i soggetti destinatari della reversibilità e che solo la legge Cirinnà del 2016 ha riconosciuto tale diritto anche al superstite dell’unione civile.
- Con il secondo fa presente che il solo riconoscimento dell’unione civile come formazione sociale di cui all’art. 2 della Costituzionenon comporta automaticamente un diritto a vedersi riconosciuta la reversibilità.
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La Cassazione accoglie il ricorso e nega la reversibilità
L’uomo è venuto a mancare prima della entrata in vigore della legge n. 76/2016, pertanto la convivenza di fatto con il compagno è venuta meno prima di poter essere ufficializzata come previsto dalla legge del 2016.
Gli Ermellini pertanto ritengono che la Corte territoriale perché “ha ritenuto di poter superare la mancanza di una norma specifica che, all’epoca, attribuisse la pensione di reversibilità in favore del partner di una coppia dello stesso sesso e che ha finito per affermare la necessaria e totale equiparazione tra le coppie registrate ai sensi della legge n. 76/2016 e quelle che tale registrazione non hanno operato.”
Pertanto quello che occorre precisare è che l’iscrizione nelle liste del Comune non può essere equiparata alla formalizzazione del rapporto nei modi previsti dalla legge Cirinnà. Per la legge in questione stessa, non si da lo stesso valore ad unioni che non seguono l’iter descritto dalla norma del 2016. Si segnala inoltre che i trattamenti pensionistici di Inarcassa sono coperti da riserva di legge relativa.