Ordine di esibizione e diritto del cliente ad ottenere la documentazione bancaria

La Cassazione con una recentissima sentenza pone la questione sulla possibilità o meno da parte del cliente di richiedere in sede giudiziale al giudice l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c degli estratti conto della Banca dell’ultimo decennio, necessari a fondare la propria pretesa.

ordine di esibizione

L’art. 119 , comma 4 del Testo Unico Bancario (TUB)

L’art. 119 al comma 4 prevede che “ Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”

In caso di inadempimento della banca dell’obbligazione sancita dell’art. 119, comma 4, il cliente ha a disposizione diverse strade.
Una di queste, accanto al ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o al ricorso per decreto ingiuntivo è la richiesta di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c..

La Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, n. 24641

La Cassazione nel ricordare che l’art. 119, comma 4, non è norma sull’onere della prova, ma è dettata allo scopo di rendere trasparente l’attività bancaria precisa che la formulazione e ratio della norma non consente di desumere che il legislatore abbia inteso consentire al cliente di richiedere, senza limite alcuno, la consegna degli estratti conto a lite pendente, grazie all’intervento del giudice.

Infatti, a dire della Cassazione, non vi sono margini di accoglimento dell’ordine di esibizione se il cliente non ha effettuato la preventiva richiesta di documentazione alla banca e sia da questa rimasta inadempiuta senza giustificazione.

Né la medesima documentazione potrebbe essere acquisita in sede di CTU contabile.

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Il principio di diritto

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza sopra citata è il seguente:
«il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse».