Il Geometra e il rischio di nullità degli atti compiuti in favore del committente

Il Geometra non può compiere attività riservate a Ingegneri e Architetti, altrimenti gli atti compiuti sono nulli

Titoli e norme

Districarsi nelle normative relative alle competenze delle figure professionali di Geometri, Architetti e Ingegneri non è facile.

In linea generale, tali professioni sono disciplinate dai seguenti regolamenti:1. Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto – R.D. n. 2537/1925 e s.m.i.; 2. Regolamento per la professione di geometra – R.D. n. 274/1929 e s.m.i.

Tuttavia, i citati regolamenti devono essere rapportati anche ad altre leggi e disposizioni specifiche relative ai nuovi titoli “junior”, alle norme edilizie, alle sentenze del TAR ed altro.

Una questione particolarmente dibattuta negli anni e nuovamente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione riguarda la competenza del Geometra in riferimento alla realizzazione, in tutto o in parte, di strutture in cemento armato.

La Cassazione

Con la sentenza n. 100 dell’08/01/2021, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che: La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale di ingegneri o architetti sono illegittime.

[…] A norma del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m), (che non è stato modificato dalla L. n. 1068 del 1971), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole (il che non è nella fattispecie di cui al presente ricorso) che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato; con la conseguenza che la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente da affidare dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità; e con la conseguenza ulteriore che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, è affetto da nullità il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli ingegneri (cfr. Cass. 26.07.2006 n. 17028) […].

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La vicenda esaminata dalla Corte trae origine dalla ingiunzione di pagamento effettuata dal Geometra nei confronti del committente, ingiunzione che ha avuto esito negativo in quanto nullo il contratto sottostante.