Furto sul posto di lavoro. E’ motivo di licenziamento?

Nel caso di furto da parte del dipendente sul posto di lavoro non sempre il Giudice potrà decidere per il licenziamento. Vediamo quando….

furto sul posto di lavoro
Se rubi a lavoro

Il furto in quanto tale non costituisce per forza giusta causa per il recesso dal rapporto di lavoro.

Non sempre, infatti, in conseguenza di ciò, si può affermare che sia scalfito il rapporto fiduciario sussistente tra Datore e Dipendente.

Si devono invero considerare anche altre circostanze quali l’anzianità del lavoratore, la sua condotta negli anni, il valore dell’oggetto del furto, le sue mansioni, etc.

E’ così anche per la Corte di Cassazione?

Si, è così anche per la Suprema Corte posto che il licenziamento è la più grave e definitiva delle sanzioni disciplinari.

La Corte di Cassazione ha fatto rilevare che al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità della sanzione nel licenziamento disciplinare, la gravità del fatto va valutata sulla base di una complessa serie di elementi. Tali elementi non possono limitarsi alle sole ripercussioni economiche prodotte al datore di lavoro dalla condotta contestata (sentenza n. 22692/2011).

Quindi cosa va valutato?

Secondo gli Ermellini vanno valutati il grado di responsabilità collegato alle mansioni svolte dal lavoratore e le modalità della condotta, specie se rivelatrice di una particolare propensione alla trasgressione. Inoltre, va considerata anche l’incidenza dei fatti sulla permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro.

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In merito il Collegio giudicante ha evidenziato che “nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell’abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti” .

Quindi, esaminando questa pronuncia ed altre simili, è chiaro che in presenza di fatti da cui è derivato un danno di lieve entità si può constatare come tali fatti siano ritenuti come destinati a non ripetersi. Ebbene, quest’ultimo elemento assume un ruolo dominante ai fini dell’accertamento del nesso fiduciario.