Cosa può succedere durante uno sfratto? E’ possibile opporsi ad un esecuzione ma solo se si contesta il diritto a procedere in base al titolo.

Infatti, l’art. 615 c.p.c. prevede che: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con atto di citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’art. 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice per l’esecuzione stessa”.
Cosa significa?
Per costante Giurisprudenza con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2006, n. 8928).
Attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, quindi, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo.
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Quindi se la sentenza è sbagliata non posso fare niente?
Appunto, quando l’esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione. Il giudice dell’opposizione invece, deve limitare la sua indagine al titolo esecutivo, non potendo egli estenderla a questioni superate dall’esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto.
Infatti, l’autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto a quello di opposizione all’esecuzione non consente al giudice di quest’ultima di conoscere neppure incidentalmente del vizio da cui sia affetto il decreto ingiuntivo. Difatti, anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell’efficacia del titolo) ben può essere conseguito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si segnala altresì che nel caso di fondata doglianza di ricezione tardiva del decreto, il Codice prevede comunque l’opposizione tardiva a norma dell’art. 650 c.p.c. da formulare entro il termine di giorni 10 dal primo atto di esecuzione.