Vetri dell’auto oscurati: vediamo se è consentito farlo

I vetri dell’auto oscurati costituiscono una modifica non sempre lecita da cui possono derivare delle sanzioni

Le norme

L’oscuramento dei vetri delle auto era un tempo esclusiva prerogativa di determinate categorie, come gli organi ministeriali o militari, ma recentemente le auto di privati con vetri oscurati sono piuttosto diffuse.

La finalità dell’oscuramento è ovviamente quella di impedire la visualizzazione degli interni dell’auto e quindi dei soggetti e degli oggetti ivi presenti, ma tale pratica non è sempre lecita.

L’oscuramento dei vetri dell’auto avviene con l’apposizione di pellicole oscuranti, la cui disciplina è dettata dalla circolare ministeriale n.1680/M360 del 08.05.2002 concernente appunto la “Applicazione di pellicole adesive.”

La Circolare ministeriale n.1680/M360 del 08.05.2002

La menzionata circolare chiarisce che in Italia non c’è una specifica normativa per i vetri oscurati delle auto, tuttavia, secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non può vietarsi la circolazione e utilizzazione di un prodotto europeo approvato in altro stato membro e liberamente circolante sul territorio europeo.

Pertanto, non può essere negato l’oscuramento dei vetri mediante l’utilizzo delle pellicole a ciò deputate, purché le stesse vengano applicate esclusivamente ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità previsto dalle norme comunitarie.

Revisione dell’auto

In caso di applicazione delle pellicole oscuranti, la circolare n.1680/M360 del 08.05.2002 precisa che dorà essere verificato:

1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;

2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L’installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.

Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l’applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza, né sui vetri laterali anteriori.

Inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.

È appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.

Sanzioni

Come si evince dalla circolare, non potranno essere oscurati il parabrezza e i vetri laterali anteriori.

La violazione di tale disposizione comporta una sanzione amministrativa ai sensi dell’art 71 Codice della Strada che dispone sulle “Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi”.

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L’articolo 71 comma 6 Codice della Strada recita: “Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da € 173 a € 694.”

Ovviamente, la questione riguarda l’oscuramento successivo dei vetri, mentre non potrà essere soggetto a sanzione il veicolo già dotato in fase costruttiva di vetri oscurati omologati.