Il porto di coltello non è giustificato dall’essere senza fissa dimora e anche in tal caso può costituire reato
Le norme
Il porto di armi od oggetti atti ad offendere è disciplinato dalla Legge n. 110 del 1975.
L’art. 4 della legge 110/75 stabilisce che, ad esclusione delle autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché’ i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Come si evince chiaramente dalla norma quindi, per le armi da taglio come il coltello, non vi è un divieto assoluto, come previsto al primo comma, ma vi è un divieto condizionato dalla sussistenza di giustificato motivo e dalla chiara utilizzabilità per l’offesa alla persona, per le circostanze di tempo e di luogo.
In riferimento a tali specifici elementi, la Cassazione si è pronunciata in ordine ad un caso in cui porto di coltello era stato contestato ad una persona senza fissa dimora.
La sentenza n.32103 del 01/06/2021
Con la sentenza n.32103 del 01/06/2021 la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel senso che non può costituire una giustificazione al porto di un coltello, il fatto di essere senza fissa dimora che lo utilizzerebbe per tagliare verdura e fare da mangiare.
In particolare, la Corte ha precisato che: il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui alla L. n. 110/75 art. 4 comma 2 ricorre soltanto quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto.
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Il reato di cui alla L. n. 110/75 art. 4 si configura anche in relazione a un soggetto privo di fissa dimora, difatti, al soggetto senza fissa dimora non può ritenersi consentito il porto indiscriminato e ingiustificato di coltelli sol perché egli si trova a non godere di un’abitazione stabile, dal momento che anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento a un luogo a lui riservato, dove depositare gli oggetti, che, se portati al di fuori di esso, sono tali da determinare l’integrazione della succitata fattispecie incriminatrice.
Invero, la ratio della norma incriminatrice induce a identificare il motivo giustificativo del porto di tali strumenti soltanto nello scopo determinato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate: in mancanza della sussistenza di un giustificato motivo, il destinatario di essa, se intende possedere siffatti strumenti, deve necessariamente provvedere a custodirli nell’abitazione o nelle sue appartenenze.