Se anche il genitore è disoccupato o saltuariamente occupato deve fornire l’assegno di mantenimento al figlio
La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione fornisce con la decisione contenuta nella sentenza 34952/2018, un fondamentale indirizzo per i giudizi in merito all’onere di mantenimento dei figli anche in condizioni economiche svantaggiose di uno dei genitori, come ad esempio può essere il genitore disoccupato.La Corte Suprema ha esaminato il caso di un uomo privo di occupazione, che nel giudizio di merito era stato condannato per non aver provveduto al mantenimento della figlia.
Mantenimento nel riferimento normativo
Occorre a tal proposito richiamare cosa postula l’articolo 570 del Codice penale: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.”.
La vicenda
Nel caso in esame l’uomo lamentava di non solo di non possedere alcun reddito, ma in realtà di non averlo praticamente mai posseduto perché da sempre di fatto disoccupato. Inoltre evidenziava in giudizio di aver preso un accordo con la madre in cui avevano stabilito una cifra di cinquanta euro mensili. Per i giudici di Piazza Cavour tuttavia, sono nulli gli accordi presi dai genitori sui mezzi di sussistenza ai figli se non sottoposti ad un giudice per una omologa, trattandosi di una materia su cui non vi è libera disposizione delle parti, per i diritti stessi che sottendono.
La Corte condanna il genitore per il mancato mantenimento
Inoltre gi Ermellini precisano che “la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.”
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La condanna al mantenimento per il genitore
Ritenuto, dunque, integrato il reato contestato poichè l’imputato non ha mai adempiuto all’obbligo contributivo in favore della figlia minore, pur avendo svolto saltuariamente attività lavorativa. Inoltre non si ritiene applicabile sospensione condizionale della pena per la reiterazione della condotta.
Conclusioni
Concludono i magistrati che “In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego della concessione del beneficio può essere motivato, in ipotesi di reato permanente, con riferimento alla persistenza della condotta criminosa là dove i profili fattuali della vicenda siano di tale pregnanza da sorreggere una siffatta motivazione“. Tale deduzione infatti, era resa possibile da quanto emerso in Appello: ovvero che la condotta di disinteresse dell’uomo fosse perdurante e continua.