Liquidazione dei compensi: vi rientrano quelli per l’attività di recupero

Il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine

Cassazione civile Ordinanza del 10 settembre 2021, n. 24522

L’avvocato ricorrente in Cassazione aveva censurato il fatto che il Tribunale avesse ritenuto che il difensore d’ufficio non ha diritto alla liquidazione, a carico dell’erario, degli onorari e delle spese correlate alle procedure invano esperite ai fini del recupero nei confronti dell’assistito del credito al compenso.

La Cassazione accoglie il ricorso aderendo all’assunto del ricorrente secondo cui “il difensore nominato d’ufficio (…) non si debba anche accollare gli oneri economici di una attività prevista per legge”

La Cassazione civile con l’ordinanza del 10 settembre ribadisce il principio già espresso in precedenza tanto che nella motivazione richiama in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, per relationem il principio di diritto, al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, richiamando la massima desunta dalla Corte con sentenza n. 22579/2019.

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Secondo la giurisprudenza della Corte, l’orientamento “secondo cui il difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116″ è da preferirsi rispetto a quello che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito, “in quanto appare coerente con la lettera dell’art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione”