La contestazione delle buste paga nel processo del lavoro

E’ possibile contestare le buste paga nei giudizi lavoro? Si, è possibile anche nel caso in cui queste risultino firmate dal lavoratore.

Se firmo la busta paga?

La busta paga sottoscritta, infatti, non costituisce prova per il datore di lavoro, poiché il lavoratore può sempre eccepire l’incongruenza degli importi ricevuti a titolo di pagamento rispetto a quanto realmente spettante secondo le mansioni realmente svolte.

Cosa dice la Cassazione?

Al riguardo la Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire che non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di buste paga. E’ invero sempre possibile l’accertamento dell’insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga (Cass. Lav. 14.7.2001, n.9588; Cass. Lav. 24 giugno 1998, n.6267; Cass 4 febbraio 1994 n.1150; Cass. 6 marzo 1986 n.1484).

La normativa sui prospetti paga (L. n.4/1953) non chiarisce quale sia l’efficacia probatoria della busta paga nei confronti delle parti del rapporto di lavoro.

Nella sua sistematica elaborazione la Giurisprudenza ha diviso gli effetti scaturenti dalle buste paga a seconda che le indicazioni in esse contenute siano da utilizzare nei confronti del datore o del lavoratore.

Stando alla Suprema Corte, le buste paga hanno natura di confessioni stragiudiziali per il datore di lavoro, con conseguente applicazione del regime dell’art. 2735 c.c., secondo cui la piena efficacia di prova legale è vincolante per il giudice quando la dichiarazione, sfavorevole all’azienda, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità in tal caso (Cass. n.12769 del 2 settembre 2003, Cass. Civ. n.11536 del 2006; Cass. Civ. n.15523 del 2012).

La firma sulla busta paga equivale ad una confessione?

E se le sottoscrivo per quietanza?

La sottoscrizione apposta “per quietanza” dal lavoratore non potrà essere giammai intesa come confessione stragiudiziale.

Conseguentemente, la firma sulla busta paga non condiziona il diritto del lavoratore a richiedere gli stipendi non pagati, non contenendo la suddetta sottoscrizione alcuna volontà abdicativa all’esercizio dei diritti retributivi. Il lavoratore quindi può, nel caso, contestarne il contenuto con il ricorso a documenti e testimonianze contrarie o anche mediante argomentazioni e deduzioni difensive, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, unitamente agli altri elementi acquisiti nel processo (Cass. n.5361 del 1998; Cass. n.14658 del 2003; Cass. n.6501 del 2012; Cass. Civ. n.9588 del 2001; Cass. civ. n.14411 del 2011).

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Quindi, se è sempre possibile l’accertamento dell’insussistenza del carattere liberatorio della firma per quietanza, a maggior ragione la sottoscrizione per ricevuta non implica l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento.

In tal caso il giudice nell’interpretarla non dovrà attenersi al solo dato letterale, ma potrà ricorrere a tutti i canoni interpretativi dettati dagli art. 1362 c.c. valutandola liberamente insieme a tutti gli altri elementi dedotti in giudizio (Cass. n.6267 del 1998; n.7310 del 2001; n.9588 del 2003; n.17413 del 2015; n.991 del 2016).