Cinghiali e renne in giardino: è vietato e costituisce reato

Cinghiali e Renne non possono essere detenuti in giardino, indipendentemente dalle modalità di custodia o dalla loro nocività

Il Divieto

I cinghiali e le renne non sono animali domestici ma animali selvatici.

La detenzione di tali animali è vietata dall’Art. 6 della legge n.150 del 7 febbraio 1992 in quanto considerati animali che possono costituire pericolo per la salute o la pubblica incolumità.

L’art. 6 della legge n.150 del 7 febbraio 1992 stabilisce infatti al primo comma: “Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica.

Ai sensi del secondo comma “Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell’individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l’elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l’ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie”.

Ai sensi del comma 4: Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Tali disposizioni ovviamente non si applicano ai parchi naturali, ai giardini zoologici, alle aree protette e a tutte le strutture o aree autorizzate e dichiarate idonee alla detenzione di tali animali.

Certamente, ai fini della detenzione di Renne e Cinghiali, non è luogo idoneo né suscettibile di autorizzazione, il giardino privato di casa.

La Cassazione

La Suprema Corte si è occupata di casi singolari in cui nel giardino privato delle abitazioni era detenuta una renna o un cinghiale alla stregua di animali domestici.

Con la sentenza n.36706 del 04/07/2019 la Corte ha ribadito che: “il divieto di detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità (nella specie, cinghiali) prescinde da ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia.”

Si argomenta infatti in sentenza: “La suprema Corte ha già stabilito che i cinghiali rientrano nel generale divieto di detenzione di mammiferi che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità, a meno che non si sia in possesso di una autorizzazione all’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale rilasciata dalla regione ai sensi della L. 11 febbraio 1992 n.157 art.17 […].

Tanto discende dalle previsioni di cui alla L. n. 157 del 1990, art. 6 e del D.M. 16 aprile 1996, all. B: secondo tale allegato i cinghiali rientrano tra le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e per le quali è proibita la detenzione di cui alla generale citazione riportata nel suindicato art. 6.

Inoltre, sempre secondo l’allegato B del predetto decreto, il genere sus scrofa, dei cinghiali, rientra tra le specie allevabili ai sensi della L.157/92 art. 17 e solo per tali animali, secondo il D.M. 19 aprile 1996 cit., art. 3, può sussistere l’esclusione del divieto di detenzione di cui al precedente art. 2, ove appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi della L. 11 febbraio 1992 n.157 art.17.”

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Il giudice di legittimità ha anche precisato che il divieto di detenzione di animali che costituiscano pericolo per la salute o la pubblica incolumità prescinde da ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia […].

Le medesime motivazioni si possono rinvenire nella precedente sentenza n.50137 del 12/09/2018 con cui la Corte ha sancito il divieto di tenere una renna nel proprio giardino, anche se si tratta di un esemplare docile, perché ritenuto un animale pericoloso per la collettività ex art. 6 L. 150/92, a nulla rilevando il fatto che la renna non abbia mai presentato alcuna problematica.