Assegno divorzile: la pena in caso di omessa corresponsione

La mancata corresponsione dell’assegno divorzile punita dall’art. 570-bis prevede l’applicazione delle pene previste dall’art. 570 comma 1

assegno divorzileLa violazione degli obblighi di assistenza famigliare

L’art. 570 c.p. prevede al comma 1 che: “ Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro”.
Al comma 2 prevede che “Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato

La violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

L’art. 570-bis c.p. prevede che “Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita’ del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”

assegno divorzile

La sentenza della Cassazione penale n. 34618 depositata il 17 settembre 2021

Nel caso esaminato è stata censurata la sentenza per la violazione dell’art. 570-bis e dell’art. 570 c.p., laddove è stata disposta congiuntamente la pena della reclusione e della multa quando le due tipologie di pena sono previste in via alternativa dalla lettera delle citate disposizioni.
La Cassazione ha accolto il ricorso evidenziando che nel reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile previsto dall’art. 570 bis c.p. (che ha sostituito integralmente l’art. 12 sexies della L. 898/1970, conservandone il trattamento sanzionatorio) il generico rinvio, “quoad poenam“, all’art. 570 c.p., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma 1 di quest’ultima disposizione.

Come andava stabilita la pena?

La pena andava stabilita in modo alternativo scegliendone anche la tipologia.
Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte di appello in ordine al trattamento sanzionatorio

Sulle spese processuali della parte civile

La Cassazione nella motivazione della sentenza ricorda altresì il principio di diritto secondo cui “qualora dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali”.