Chi non conosce il Parco avventura ormai diffusissimo anche in Italia? Ma come è disciplinato normativamente?
Parco Avventura: di che cosa di tratta
Il c.d. PAF (Parco Acrobatico Forestale) nasce in Francia negli anni ’90 per poi diffondersi negli altri paesi.
Con la definizione Parco Avventura si intende normalmente quello installato in un ambiente naturale, principalmente tra gli alberi, ma esiste anche quello artificiale.
Si compone di percorsi ludico-sportivi sospesi in aria tra gli alberi, realizzati con installazioni di cavi, piattaforme in legno e corde.
Gli utenti del Parco affrontano i percorsi acrobatici in altezza , composti da più “giochi” (c.d. Ateliers ), con DPI (imbragatura, moschettoni, carrucola, ecc) messi a disposizione dal gestore del Parco sotto il controllo di operatori.
I percorsi composti normalmente da ponti tibetani, ponti tirolesi, passerelle sono distinti in colori in base alle difficoltà. Considerata l’attrezzatura si avvicinano molto agli sport alpinistici.
I riferimenti legislativi
Non vi è una specifica disciplina normativa per i Parchi Avventura.
Proprio per questo si sono avute interpretazioni diverse e disomogeneità da parte delle amministrazioni locali chiamate ad autorizzare l’attività.
In qualche caso, ha trovato applicazione quanto richiesto dagli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S con il ricorso al parere della commissione provinciale di Pubblico Spettacolo (composta da Vigili del Fuoco; Arpa; ASL), mentre in altri casi è stata concessa unicamente l’autorizzazione Comunale alla costruzione.
Con riferimento al parere della commissione di pubblico spettacolo, questa interpretazione deriva dalla circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 02 aprile del 2007.
La circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 2 aprile 2007
Nella circolare si precisa che i “parchi avventura” rientrano nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 così come precisato all’art. 1 comma 1 lett. l) e/o i) in base alla presenza o meno , oltre alle attrezzature specifiche di tali parchi ( ponti sospesi, teleferiche senza cabina, ecc.) di attrazioni dello spettacolo viaggiante. Si applicano dunque alla generalità del parco, le indicazioni di sicurezza dello stesso decreto e , ove pertinenti, quelle specifiche di cui al Titolo VII (circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggainti) e/o al Titolo IX (luoghi e spazi all’aperto).
Sulla sicurezza delle “attrezzature specifiche” dei parchi in questione, diverse dalle “attrazioni dello spettacolo viaggiante”, mancano indicazioni nel decreto ministeriale 19 agosto 1996, ma come previsto dall’art. 141-bis, comma 5 TULPS, aggiornato dal d.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 è comunque “richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impinato alle regole tecniche di sicurezza”.
Inquadramento dell’attività del Parco Avventura
Il Parere prot.n. 0000717 del 18 gennaio 2018 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile- Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica in risposta al quesito sul corretto inquadramento delle attività “parco avventura” tra quelle soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, con conseguente presentazione della S.C.I.A., ai fini antincendio, posto dall’associazione PAI (Parchi Avventura Italiani) il Comando ha ritenuto che:
- un parco divertimento, non avendo all’interno del suo sedìme alcun “locale di trattenimento” così come definito al Titolo I del D.M. 19 agosto 1996 non è classificabile tra le attività individuate al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011.
- i “parchi avventura” possano essere assimilati ai parchi divertimenti di cui alla lettera i) dell’art. 1 del D.M. 19 agosto 1996 che esplicita il campo di applicazione della medesima regola tecnica, relativamente alla applicazione della regola tecnica
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Norme che definiscono i requisiti di sicurezza e i requisiti di gestione
Esistono le norme EN 15567-1 e UNI EN 15567-2 pubblicate da UNI che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti e i requisiti di gestione necessari per la sicurezza nell’uso delle attrezzature.
Tali norme non sono vincolanti ma costituiscono le linee guida per la realizzazione di un parco avventura.
La Commissione Impianti e attrezzi sportivi e ricreativi ha recepito in lingua italiana la norma UNI EN 17109:2020 “Attrezzatura per alpinismo – Sistemi di sicurezza individuali per percorsi acrobatici – Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.
In questo documento si specificano i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i componenti di un sistema di sicurezza individuale di protezione contro la caduta dall’alto, utilizzato in percorsi acrobatici fissi e mobili come definiti nella EN 15567-1.
I parchi avventura, poi, essendo luoghi di lavoro, sono soggetti all’applicazione del d.lgs 81/08 e s.m.i e tutte le norme tecniche ad esso riferite.