Furto in camper: integra il reato di furto in abitazione

Il furto in Camper è equiparato al reato di furto in abitazione ai sensi dell’articolo 624-bis codice penale

Il reato

L’art. 624-bis codice penale dispone: Furto in abitazione e furto con strappo.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625 bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

La tutela

Come si evince dal primo comma dell’art. 624 c.p. il legislatore ha inteso tutelare non solo la “casa” intesa come luogo di abituale dimora, ma anche le pertinenze di essa e, comunque, gli edifici in genere e tutti i luoghi che siano destinati a privata dimora, in tutto o in parte.

L’ampiezza di tale definizione determina quindi che nel concetto di dimora privata possano essere ricompresi anche luoghi e beni come il camper o la roulotte.

Tali beni infatti, sono dei veri e propri ambienti domestici in cui, anche solo temporaneamente, si può dimorare a tutti gli effetti.

Appartiene però al solo Camper  la peculiarità di essere anche un mezzo di locomozione.

La sentenza n. 2670 del 2018

La Suprema Corte si è pronunciata con la sentenza n.2670 del 24/09/2018 stabilendo che: integra furto in abitazione anche il furto commesso in Camper destinato ad attività tipiche della vita privata”.

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Secondo la Corte infatti, ai fini della configurabilità del reato ex art. 624-bis c.p., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione.

Nel caso di specie il furto era stato commesso di notte in un camper che stazionava in un’area di parcheggio, mentre la vittima dormiva.