L’art. 2257 c.c. prevede, se cedi l’azienda, il divieto di iniziare una nuova impresa idonea a sviare la clientela per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

L’art. 2557 c.c. infatti prevede che: “Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento….”
La norma, com’è noto, mira a salvaguardare l’azienda nella sua funzione economico-sociale di complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa, ma permette altresì alla cedente di poter continuare a lavorare.
Cosa prevede la Norma?
Quindi, colui il quale cede un’azienda a titolo oneroso e quindi vende tutti i beni formanti un’azienda, non può iniziare una nuova attività che per oggetto, ubicazione o altre circostanze possa, anche in astratto, sviare la cliente dell’azienda venduta. Ciò poiché, vendendo l’azienda, si vende l’avviamento e quindi anche la clientela.
Non è importante che la nuova azienda svii la clientela, ma solo che sia adatta a sviarla.
Un esempio?
Per quanto sopra, quindi, nel caso in cui il cedente apra una nuova attività (ad esempio un fioraio) che nulla ha a che vedere con la precedente (ad esempio un ristorante), allora non vi è concorrenza.
Allo stesso modo non vi è concorrenza se viene aperta una nuova attività con lo stesso oggetto ma su territorio del tutto diverso, motivo per il quale la clientela che si serve dall’attività ceduta non andrà a rivolgersi alla nuova attività.
Il divieto non opera quando colui il quale ha acquistato l’azienda era a conoscenza che il cedente ne avrebbe aperta un’altra similare anche su territorio vicino. In tale caso la clausola non opera.