Puoi chiedere il risarcimento del danno ex art. 2050 c.c. per violazione dell’art. 82 del GDPR al titolare del trattamento e al responsabile.

Il Regolamento Generale sulla protezione dei dati è un regolamento riferito solamente alle persone fisiche e non alle persone giuridiche (le società).
Tutte le Norme ivi indicate, quindi, si riferiscono e possono essere applicate solo nel caso in cui il titolare dei dati sia una persona fisica.
Cosa prevede l’art. 82 del GDPR?
Nello specifico, l’art. 82 prevede: “ 1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. 2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. 3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile….”
Chi risponde dei danni cagionati?
Di tali danni, quindi, materiali o meno, possono essere chiamati a rispondere solamente il titolare del trattamento dei dati personali ed il responsabile del loro trattamento, ossia colui il quale ne ha avuto comunicazione e nomina formale.
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Rispondono sempre?
Quest’ultimo risponde solamente nel caso in cui “…non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento…” ed in nessun altro caso.
Ambedue le figure, comunque, sono esonerati da ogni responsabilità qualora dimostrino che l’evento danno non gli è in alcun modo imputabile.