In materia tributaria, i criteri di identificazione della società di fatto sono diversi da quelli che assumono rilevanza nei rapporti contrattuali di diritto privato: così la sentenza della Cassazione Sezione Tributaria n. 24881 pubblicata il 15 settembre 2021
Il caso
I contribuenti impugnavano un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto sussistente una società di fatto tra gli stessi
In particolare, la Commissione centrale evidenziava la sussistenza di una società di fatto tra i contribuenti che emergeva, non solo dalla esteriorizzazione del vincolo sociale, ma anche dall’attività in comune svolta dai contribuenti diretta alla costituzione di varie società di servizi, dall’uso degli stessi locali, nonché dall’esistenza di un fondo comune costituito dalla contitolarità di tre conti correnti con tre diverse banche.
I criteri di identificazione della società di fatto in materia tributaria
In materia tributaria, i criteri di identificazione della società di fatto sono diversi da quelli che sono rilevanti nei rapporti contrattuali di diritto privato.
In particolare, in ambito civile l’esigenza è quella di tutelare l’affidamento incolpevole dei terzi basato sul comportamento dei soci che, perciò, si assumono il rischio relativo.
Nei rapporti di diritto tributario l’esigenza è quella di verificare l’esistenza dei presupposti per applicare norme impositive. E’ necessario accertare l’effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale, non essendo sufficiente la mera apparenza di tale vincolo, sia pure accompagnata dal ragionevole convincimento della sua esistenza.
Società di fatto tra consanguinei
La Cassazione rileva che per accertare l’esistenza di una società di fatto tra consanguinei (nella specie, tra figlio e padre) la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa. Infatti si deve basare su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che determinati comportamenti siano motivati da “affectio familiaris” .
Indici presuntivi
L’esistenza di una società di fatto, se non può essere desunta dalla mera esteriorizzazione del vincolo nei confronti dei terzi, può essere però dedotta anche dall’esistenza di indici presuntivi.
La Cassazione , sez, 5 n. 6835 dell’11 marzo 2021 ha affermato che l’esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali:
- il fondo comune,
- l’esercizio congiunto di un’attività economica,
- l’alea comune dei guadagni e delle perdite,
- il vincolo di collaborazione in vista di detta attività.
Apparenza del vincolo sociale ed effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo
L’esistenza di una società di fatto può essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di una struttura indiscutibilmente consociativa, ai fini dell’individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodotto, assunte non per una loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società nella gestione .
Ai fini fiscali dunque l’esistenza di un’attività imprenditoriale societaria richiede:
– sia il requisito dell’apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza di tale società,
– sia l’effettiva esistenza degli elementi costitutivi di tale vincolo, che l’amministrazione può provare anche in via presuntiva.
L’art. 2247 c.c.
Occorre dunque fare riferimento agli elementi richiesti dall’art. 2247 c.c. per verificare la sussistenza di un’attività societaria di fatto, consistente nell’intenzionale esercizio in comune fra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro e conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi.
Nella fattispecie esaminata dalla sentenza n. 24881 del 2021 il giudice di merito:
- ha evidenziato l’esistenza di una società di fatto che si manifestava come tale dinanzi ai terzi,
- ha accertato la sussistenza dei requisiti specifici della società di fatto, di cui all’art. 2247 c.c. (conferimento di beni, fondo comune, divisione degli utili e delle perdite, affectio societatis)
desumendoli da tre elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti.