La piscina di pertinenza condominiale è fonte di responsabilità per il condominio ex art. 2051 codice civile
La sentenza n.13595 del 19/05/2021
La piscina non è soltanto un bene di cui usufruire per piacere e divertimento nelle giornate estive, ma è anche un bene che determina doveri e responsabilità, specie se inserita in un contesto condominiale.
Nel caso in cui un condominio disponga di una piscina di pertinenza condominiale non è sufficiente che vi sia una manutenzione adeguata e costante della stessa, ma è anche indispensabile che vi sia la vigilanza e la custodia di essa.
Tali doveri e responsabilità sono stati espressamente indicati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.13595 del 19/05/2021 in riferimento, nel caso di specie, ad un sinistro mortale in danno di una minore il cui braccio era rimasto incastrato all’interno di un foro ove vi era la pompa di aspirazione, posta sul fondo della piscina, per il ricambio dell’acqua.
Con la citata sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ipotesi di sinistro verificatosi in una piscina di pertinenza condominiale, “è configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.”
La responsabilità ex art. 2051 c.c. deriva dall’omessa vigilanza e custodia della piscina da parte del condominio quale soggetto obbligato alla manutenzione della struttura.
La responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ribadisce la Corte nella sentenza 13595/21 che “la responsabilità da custodia è configurabile pure in capo al Condominio, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e pertanto responsabile dei danni originati da parti comuni dell’edificio e dagli accessori e pertinenze, ivi ricompresa (anche) la piscina condominiale, […] e subiti da terzi estranei nonché dagli stessi singoli condomini.
A tale stregua, ricorrendone le condizioni di legge il Condominio risponde autonomamente (anche) quale custode ex art. 2051 c.c.[…] in persona dell’amministratore […]
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L’amministratore di Condominio, titolare – come sottolineato anche in dottrina – di un ufficio di diritto privato, esercita poteri direttamente conferitigli sia dalla legge […] che dal mandato collettivo dei condomini […] e ha il compito di provvedere non solo alla gestione e al controllo delle cose comuni ma anche alla relativa custodia (cfr., da ultimo, Cass.4/2/2021 n.2623), col conseguente obbligo di vigilare affinché le stesse non rechino danni a terzi o agli stessi condomini (v.Cass. 16/10/2008 n. 25221).
Potere-dovere che si estende anche alla piscina che come nella specie sia pertinenza condominiale (cfr., da ultimo, Cass. 17/07/2019 n.19188) la cui gestione soddisfa esigenze collettive della comunità condominiale (cfr. Cass. Sez. Un. 18/9/2014 n.19663; Cass. n. 9213/2005), il relativo funzionamento rispondendo a un interesse solo mediatamente individuale. […]”