Inserire un numero di telefono per vendetta in una chat erotica: è reato

Se qualcuno diffonde il tuo numero di telefono in una chat privata a tua insaputa e a scopo di offendere è reato

reato chat legalink.it

Diffondere il numero di telefono altrui in chat a sua insaputa è reato

Con la sentenza n. 46376/2019, la Corte di cassazione segna un indirizzo giurisprudenziale in merito alla condotta di una donna condannata per il reato di trattamento illecito dei dati personali” contemplato dall’art 167 comma 1 del dlgs n. 196/2003 e seguente modifica del GDRP 2016/679. L’imputata aveva diffuso il numero di cellulare della vittima su una chat privata, invitando gli altri appartenenti al gruppo chat a contattarla per ricevere dalla stessa prestazioni erotiche.

La Corte d’Appello condannava per reato contro la privacy

In Corte d’Appello si confermava la sentenza di primo grado che condannava l’imputata ad una pena sospesa di nove mesi di reclusione e al risarcimento del danno di 1700,00 euro per aver commesso il reato ascritto, previsto all’art. 167 del dlgs n. 196/2003. La donna infatti, al fine di procurare un danno alla propria vittima, ha trattato illecitamente i dati di quest’ultima, registrandosi sotto falso nome alla chat e inserendo il numero di telefono dell’ignara vittima, invitando gli utenti della chat a telefonarle per ricevere prestazioni erotiche.

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Il ricorso in Cassazione conferma il reato

L’imputata pertanto ricorre in Cassazione lamentando che:

  • dagli atti sarebbe emerso che l’accesso ad internet con cui è stato inserito il numero di telefono della vittima è avvenuto tramite indirizzo Ip collegato alla linea telefonica fissa dell’abitazione della madre dell’imputata, e non dalla residenzadi quest’ultima.
  • Non sarebbe stata presa in considerazione la testimonianza della madre dell’imputata, la quale ha dichiarato di convivere con un uomo appassionato di internet, che avrebbe potuto carpire il numero di telefono dell’imputata da una vecchia rubrica.
  • L’imputata dichiara infine di aver confessato il fatto solo per evitare problemi alla madre, considerata l’indole violenta del compagno della stessa.La Cassazione con la sentenza 46376/2019 dichiara il ricorso inammissibile perché incentrato su una questione di merito già affrontata e risolta. Inoltre si osserva che per quanto riguarda la responsabilità penale dell’imputata, la stessa sia avvalorata dalle diverse prove che confermano le conclusioni dei giudici di primo e di seguito di secondo grado. Le risultanze probatorie rilevano infatti, che l’imputata ha registrato l’utenza telefonica della persona offesa nella chat erotica durante collegamenti internet in tre diverse date, da un indirizzo Ip collegato all’utenza fissa dell’abitazione della madre, e il tutto veniva dalla stessa confessato e poi ritrattato. Ritrattazione ritenuta non attendibile e per tanto non considerata dalla Corte d’Appello perché illogica e contraddittoria.

Risulta infondata poi l’eccezione relativa alla mancata residenza dell’imputata presso la madre oltreché rilevante considerato che la stessa frequentava la casa della madre, da cui avrebbe commesso il reato.

Conclusioni

Pertanto considerata la normativa vigente e respinte tutte le doglianze presentate dall’imputata, considerate infondate, si conclude che: “Tirando le fila del discorso, al di fuori di tale perimetro, la condotta di chiunque, soggetto non autorizzato ai sensi dell’art. 125 cit, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, arreca nocumento all’interessato, mediante trattamento dei dati del traffico, tra i quali rientra il numero dell’utenza cellulareintegra la fattispecie di cui all’art. 167 comma 1 del dlgs n. 196 del 2003, come modificato, fattispecie posta a protezioni delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, obiettivo di protezione declinato nell’art 1 del citato GDPR.”