All’indomani dell’illegittimità della sospensione ex art. 54 ter per i pignoramenti prima casa, le applicazioni pratiche variano da tribunale a tribunale
A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2021 che ha dichiarato l’illegittimità della seconda proroga dell’art. 54 ter, ci si è chiesti come trattare le procedure esecutive immobiliari che erano state sospese e che per le quali la sospensione era poi stata prorogata a seguito della norma dichiarata incostituzionale.
Le interpretazioni, purtroppo, variano da Tribunale a Tribunale e vi sono stati giudici delle esecuzioni che hanno addirittura dichiarato l’estinzione delle procedure esecutive sospese per la prima volta, non riassunte, sospese per la seconda volta e dichiarate improcedibili per mancata riassunzione nel termine di sei mesi (Tribunale di Civitavecchia).
Oppure, come previsto dal Tribunale di Roma, sono state dichiarate improcedibili tutte le procedure non riassunte entro il 30.06.2021 sulla scorta dell’interpretazione secondo la quale il termine semestrale per la riassunzione della procedura sarebbe da far decorrere dal 31.12.2020, termine indicato per l’efficacia della prima sospensione (in quanto la seconda sospensione, dal 01.01.2021 al 30.06.2021 è stata dichiarata illegittima).
Siffatta interpretazione, per ora isolata, cozzerebbe con una interpretazione più garantista che considera quale termine iniziale per far decorrere il termine semestrale per la riassunzione quello dell’emissione della sentenza della Corte Costituzionale e dunque a far data dal 23.06.2021, con pregiudizio ingiusto subito dai creditori a fronte della proroga del periodo di sospensione ex art. 54 ter.