Danni morali: incongruenza tra persona offesa e danneggiato

Che cosa accade quando sono diverse la persona offesa e il danneggiato al fine del riconoscimento del danno

persona offesa danneggiato legalink.it

Danni morali: solo alla persona offesa?

Al fine di esaminare la questione riportiamo una vicenda specifica ove si è dovuto statuire in merito al quesito presentato. Un paziente recatosi presso una guardia medica, richiesta la visita domiciliare aveva ricevuto un diniego e ciò nonostante i riferiti sintomi di un malore che l’uomo accusava, risultato poi essere un infarto al miocardio, non fortunatamente con esito fatale.

La persona offesa

Pertanto nel caso di specie la persona offesa dal reato è distinta dal soggetto danneggiato dallo stesso. Si tratta infatti della fattispecie di omissione di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p., ove il bene giuridico tutelato è esclusivamente il buon andamento della pubblica amministrazione unitamente ai  suoi compiti istituzionali. Tuttavia il soggetto danneggiato dal reato è il soggetto che dal reato nel caso concreto abbia subito un danno, ovvero l’ammalato nella specifica questione presentata.

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Il danneggiato sarà risarcito?

Non esiste ratio giuridica per negare il risarcimento del danno morale al danneggiato che non sia anche persona offesa dal reato. Ciò discende dall’art. 185, comma secondo, c. p. che, nel prevedere che «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui», postula solo l’esistenza di un nesso causale tra il reato e il danno, patrimoniale o non patrímoniale che sia, ma non individua i soggetti danneggiati risarcibili. Inoltre dall’art. 74 c. p. p.  riconosce ad ogni «soggetto al quale il reato ha recato danno» (dunque non solo alla persona offesa), il diritto di esercitare l’azione civile nel processo penale «per le restítuzioni e per il risarcimento del danno dì cui all’articolo 185 del codice penale».

La giurisprudenza tra persona offesa e danneggiato

Deriva dalle superiori considerazioni che sostenere che il malato non è persona offesa dal reato di ex art. 328, comma I, c. p. è corretto, ma ciò non esclude comunque che colui che è stato danneggiato dal reato possa richiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non.

Inoltre al fine di precisare che il caso di specie presenta un soggetto lesionato che ha diritto ad essere risarcito, si riporta quanto statuito dalle Sezioni Unite nel 2008, ossia che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi «previsti dalla legge», e cioè, secondo un’ínterpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c, ovvero quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, anche se privo di rilevanza costituzionale, tale considerazione va a completare il quadro nel momento in cui si asserisce che non vi è stato reale danno psicofisico al malato.