E’ necessaria la registrazione del contratto di locazione, senza la quale il contratto non è efficacie. Le conseguenze…

Qualche tempo fa la Giurisprudenza era incerta in merito alla nullità o meno del contratto di locazione in caso di sua mancata registrazione.
Vi erano pronunce incerte che giungevano a dichiarare il contratto nullo non solo in caso di mancata registrazione, ma anche nel caso in cui fosse stato registrato tardivamente, ossia oltre i 30 giorni previsti dalla Norma. Ciò secondo quanto disposto dalla lettera dell’art. 1 comma 346 della L. 311/2004, nonché dall’art. 1 comma 59 della Legge di stabilità del 2016 che modifica l’art. 13 della L. 431/98 (che riguarda le sole locazioni abitative e non le locazioni commerciali).
Ed ora?
Successivamente a dette, la Giurisprudenza ha uniformemente statuito che il contratto di locazione per il quale viene omessa la registrazione è nullo. Diversamente, nel caso di tardiva registrazione, il contratto è valido ed efficace fin dal momento della sua stipulazione. L’efficacia del contratto, quindi, retroagisce al momento della sua firma, indipendentemente da quando viene registrato.
Da tali assunti conseguono una serie di effetti di non poco conto!
Infatti, poiché solo con la registrazione il contratto è valido ed efficacie, solo da allora il locatore potrà chiedere l’adempimento del canone di locazione al conduttore moroso. Quindi, se il conduttore non adempie al pagamento del canone mensile, il locatore potrà procedere alla procedura di sfratto o alla richiesta di un decreto ingiuntivo solo nel caso in cui il contratto sia registrato.
Vi è anche una Giurisprudenza minoritaria
E’ opportuno segnalare comunque anche una Giurisprudenza minoritaria che considera invece che la registrazione rende efficacie il contratto, ma solo dalla registrazione stessa e non opera retroattivamente.
Quindi, se il conduttore è moroso ed il locatore registra il contratto in ritardo, potrà chiedere ed agire giudizialmente solo per i canoni non pagati successivi alla registrazione.