Il conducente è sempre responsabile della “messa in circolazione del veicolo in condizioni di sicurezza”
Il principio consolidato
In tema di circolazione stradale e responsabilità del conducente, al fine tutelare sempre di più il bene della vita, troppe volte distrutto a causa di condotte negligenti, irresponsabili o superficiali dei conducenti, si è consolidato negli ultimi anni il principio secondo cui: è fonte di responsabilità la condotta del conducente il quale non abbia verificato, prima di iniziare la marcia, che la “messa in circolazione” del veicolo avvenisse in condizioni di sicurezza.
Ne consegue che il conducente debba accertarsi che il trasportato indossi la cintura di sicurezza, oppure, per il trasporto con motociclo, che indossi il casco, altrimenti in caso di danno subito dal trasportato, ricollegabile causalmente alla violazione, sarà ritenuta la sussistenza di una cooperazione del conducente nel fatto colposo.
Tale principio è stato affermato per la prima volta con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 4993 dell’11 marzo 2004, la quale ha specificato che, sebbene il conducente possa non essere il destinatario della norma (l’obbligo di indossare la cintura grava sul trasportato), tuttavia il conducente è pur sempre colui che “rende possibile la circolazione del veicolo con a bordo il trasportato”, e quindi, ha l’obbligo di far effettuare la circolazione in sicurezza.
Tra tali due soggetti si forma quindi un “consenso alla circolazione”, con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi.
I casi analoghi
Il principio di cui alla sentenza n. 4993 dell’11 marzo 2004 è stato richiamato anche nel caso in cui vi sia una condotta del trasportato ancor più indisciplinata.
Con la sentenza n.7533 del 15/05/2012 infatti, la Suprema Corte ha evidenziato ancora una volta come il conducente del veicolo sia responsabile dei danni subiti dal trasportato a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Nel caso di specie infatti, è stata ritenuta sussistente la responsabilità del conducente dell’autoveicolo per i danni subiti dal trasportato il quale, sporgendosi con tutto il busto fuori dal finestrino, aveva sbattuto violentemente il capo contro un palo.
È evidente in tal caso la riconducibilità, in termini di causalità del danno, alla mancata utilizzazione delle cinture di sicurezza.
Pertanto, il conducente di un veicolo è responsabile anche dei danni al trasportato che si sporge dal finestrino.
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In giurisprudenza, il principio citato è stato applicato anche in caso di trasporto a titolo contrattuale.
Con la sentenza n. 23851 del 18 settembre 2008 la Corte ha stabilito che: “il personale che esercita un servizio di trasporto di infermi mediante ambulanza è contrattualmente obbligato a spiegare e ad imporre l’utilizzo delle cinture di sicurezza al trasportato, non essendo concepibile un accordo tra personale sanitario e trasportato per effettuare il trasporto in condizioni di non sicurezza”.