La conciliazione in sede sindacale, per essere non impugnabile da parte del lavoratore, deve possedere specifici requisiti e deve essere redatta in forma scritta
La Conciliazione in sede sindacale è il tentativo di mettere fine a dei dissensi di natura giuridica sorti tra lavoratore e datore di lavoro.
Il tentativo di conciliazione può avvenire in Tribunale, Conciliazione Giudiziale; presso la Direzione Territoriale del Lavoro, Conciliazione Amministrativa; oppure presso le Sedi Sindacali o con le modalità previste nei CCNL di riferimento, Conciliazione in sede Sindacale.
Dal punto di vista formale, il verbale di conciliazione sindacale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- L’individuazione delle parti. Il verbale di conciliazione di fatti è un accordo trilatero: società datrice di lavoro eventualmente assistita da un professionista; il lavoratore eventualmente assistito da un sindacato e/o da un professionista; il conciliatore sindacale. E’ essenziale che le parti siano state individuate specificatamente e abbiamo potere di conciliare la controversia;
- Ai fini della legittimità dell’accordo in sede sindacale è essenziale che il conciliatore abbia ricevuto specifico mandato a rappresentare ed operare per conto del lavoratore assistito.
- La preventiva informativa, svolta dal conciliatore o dalla Commissione nei confronti del lavoratore, circa gli effetti propri della conciliazione (ai sensi dell’art. 2113, comma 4°, c.c. e dell’art. 412 ter c.p.c) – presupposto legittimante l’accordo.
- Le premesse. Ovvero le circostanze che hanno determinato la circostanza oggetto di conciliazione.
- Le modalità conciliative individuate dalle parti, preferibilmente a contenuto economico.
Inoltre, le conciliazioni sindacali godono della garanzia di inoppugnabilità soltanto se le stesse avvengono presso le sedi e con le modalità previste nei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
LEGGI ANCHE: I caratteri del rapporto di lavoro subordinato: gli elementi caratteristici
La decisione del Tribunale di Roma
Con una pronuncia, rimasta però isolata, il Tribunale di Roma si è occupato di verificare l’impugnabilità delle conciliazioni sindacali e, con sentenza n. 6268 del 25.06.2019 ha statuito che “il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede “protetta”, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.Peraltro è ammessa l’impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale; b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell’art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell’art. 1418 c.c.”.