Immobile riconsegnato in cattivo stato: obbligo di risarcire il locatore

Se l’immobile al termine della locazione presenta danni occorre risarcire il locatore per lavori da eseguire e canoni persi

 

L’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6596/2019,  chiarisce che “qualora in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni consistenti non solo nel costo delle opere necessario per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest’ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori”. Si conferma l’orientamento giurisprudenziale in materia espresso dall’ordinanza n. 13222/2010 e n. 19202/2011.

Riconsegna al locatore con danni: occorre risarcire

Ex art. 1591 c.c., infatti, il conduttore in mora è tenuto a restituire la cosa da dare al locatore il corrispettivo convenuto, fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.

Il principio che la Cassazione vuole affermare si riassume come segue: ove il locatore per fatto del conduttore non può disporre della cosa locata, avrà diritto a conseguire il corrispettivo convenuto nonché eventuali danni ulteriori, ove però ne dimostri l’esistenza.

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La Cassazione detta l’orientamento

La mancata disponibilità della cosa locata non si verifica unicamente quando, scaduto il termine per la restituzione il conduttore non rilasci l’immobile, ma anche tutte le volte in cui il locatore non potrà trarre dal proprio immobile alcun vantaggio, ovvero se  l’immobile presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso con conseguente inutilizzabilità per un determinato periodo, per effettuare i lavori di ripristino.

Quantificazione del danno da risarcire

Si fissa inoltre il risarcimento dovuto al locatore in conseguenza della mancata disponibilità del bene durante il periodo occorrente alla ristrutturazione e riparazione non costituisce fattispecie di  danno da quantificare, trattandosi piuttosto di un danno equiparabile alla mancata restituzione dell’immobile nel termine convenuto, e dunque sottoposto alla disciplina di cui all’art. 1591 c.c., salvo prova di maggiora mento di danno.