Al fine di calcolare il compenso del CTU, il Giudice deve applicare l’art. 4 della L. 8.7.1980 n. 319 e le tabelle allegate al D.M. 30.5.2002

La liquidazione del CTU, infatti, viene calcolata a tempo e quindi a vacazione e deve seguire quanto previsto dalla Normativa di riferimento, ossia l’art. 4 della L. 8.7.1980 n. 319 e le tabelle allegate al D.M. 30.5.2002.
Quali sono i criteri di calcolo?
Ebbene, tale Normativa prevede specificatamente i criteri da applicare per il suo calcolo, ossia l’individuazione del compenso orario (diverso tra la prima e le ore successive), il numero massimo di ore computabili per ogni giorno e l’eventuale superamento del limite in caso di attività svolta alla presenza del magistrato.
Mentre l’art. 4 della legge n. 319 dell’8 luglio 1980 è il solo articolo della legge rimasto in vigore e regola le modalità di applicazione delle vacazioni, l’importo delle stesse è stabilito dall’art. 1 del D.M. 30 maggio 2002.

Quali sono gli importi?
In ragione di quanto sopra gli onorari sono commisurati al tempo impiegato per espletare l’incarico e vengono determinati in base alle vacazioni.
Ogni vacazione è di 2 ore.
L’onorario per la prima vacazione è pari a € 14,68 e per ciascuna delle successive è di € 8,15.
Occorre inoltre precisare che:
– la prima vacazione è da intendersi la prima in assoluto dell’incarico e non la prima di ogni giornata di lavoro.
– il giudice non può liquidare più di 4 vacazioni al giorno per ciascun incarico, corrispondenti a otto ore di lavoro.
– il calcolo delle vacazioni da liquidare, fatto dal giudice sotto la sua personale responsabilità, va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, a prescindere quindi dal termine assegnato per il deposito della relazione in riferimento all’art. 172, D.P.R. n. 115/2002.
Per il calcolo, quindi, dovrà essere considerato il giorno di accettazione dell’incarico ed il giorno di consegna della perizia e rispetto a tali date calcolare l’importo dovuto. Considerando inoltre che il Giudice può liquidare massimo 4 vacazioni al giorno, ossia 8 ore di lavoro.
Si aggiunge che il Giudice visionando l’elaborato peritale ha l’obbligo di applicare l’ulteriore principio secondo cui il calcolo delle vacazioni da liquidare va operato con rigoroso riferimento al numero delle ore strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, a prescindere dal termine assegnato per il deposito della relazione in riferimento all’art. 172, D.P.R. n. 115/2002.