Buoni postali cointestati: attenzione alla clausola “pari facoltà di rimborso”

I buoni postali cointestati con clausola “pari facoltà di rimborso” possono essere riscossi interamente dal cointestatario superstite

La sentenza n. 24639 del 13 settembre 2021

I buoni fruttiferi postali costituiscono una delle più diffuse forme di risparmio per i cittadini italiani e non è insolito che in famiglia si decida di cointestare, magari tra coniugi o tra genitori e figli, i risparmi investiti in buoni fruttiferi postali.

Ma in caso di decesso di un cointestatario, le Poste possono rifiutare di rimborsare l’intero ammontare del buono in favore dell’intestatario superstite?

La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24639 del 13 settembre 2021, si è pronunciata proprio in tema di buoni fruttiferi postali cointestati, affrontando in particolare il caso in cui uno dei cointestatari venga a mancare e vi sia sui buoni la clausola “pari facoltà di rimborso”.

Con la citata sentenza, la Corte ha affermato in tema di buoni postali fruttiferi cointestati, che, “in caso di decesso di uno degli intestatari, ove sul buono sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascuno degli intestatari superstiti può chiedere il pagamento dell’intero, non essendo applicabile la disciplina prevista dall’art. 187 d.P.R. n. 256 del 1989 per i libretti di risparmio postali, che subordina il rimborso del saldo alla quietanza di tutti gli aventi diritto”.

Come argomenta la Corte

La vicenda esaminata dalla Corte, concerne il contenzioso tra Poste Italiane S.p.a. e la cointestataria superstite di un buono postale, la quale ha convenuto in giudizio Poste Italiane per chiedere il rimborso dell’intero montante di un buono postale fruttifero dotato della clausola “pari facoltà di rimborso”.

Così argomenta la Corte: […] la clausola contrattuale apposta sul buono postale in questione prevede la distinta facoltà di ciascun cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero dovuto senza limitazioni o riserve di sorta. […]

Totalmente infondato è il richiamo, in ricorso, alla disciplina della comunione di diritti reali e alle norme degli artt. 1102 e 1111 c.c. […]. La conformazione dei buoni postali cointestati rinvia, in sé stessa, alla figura della contitolarità nei diritti di credito, che nulla ha a che vedere con la comunione di diritti reali. […].

L’applicabilità del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, concernente i libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi, per il tramite dell’art. 203 dello stesso decreto, sostenuta da Poste Italiane S.p.a., è da escludere. […]

[…] i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, il che si traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista”, all’intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi;

viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da Poste Italiane S.p.A., secondo cui, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso” di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano. In definitiva, sotto l’aspetto considerato, il vaglio di applicabilità previsto dal citato art. 203, si infrange contro la evidenziata peculiarità dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali.

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Ne discende che Poste Italiane S.p.a. non può rifiutare il rimborso del buono, sotto l’aspetto considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare.

[…] “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento“.