Abbandono di rifiuti: la responsabilità del proprietario del terreno

Il proprietario o il titolare di diritti reali è sempre responsabile dell’abbandono dei rifiuti sul proprio terreno?

abbandono di rifiuti

La disciplina dell’abbandono di rifiuti

L’art. 255 del D.lgs.152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) prevede che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro.

Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”

La responsabilità del proprietario dell’area

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del proprietario dell’area si configura esclusivamente laddove sussista una corresponsabilità con l’autore dell’abbandono illecito dei rifiuti.

Contributo causale del proprietario. Necessità

Nel caso in cui terzi ignoti abbandonino rifiuti su di un’area il titolare del diritto reale non può essere chiamato a rispondere se non viene individuato a suo carico un contributo causale consapevolmente fornito all’illecito abbandono effettuato da altri.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la semplice inerzia, conseguente all’abbandono di rifiuti da parte di terzi, ovvero la consapevolezza, da parte del proprietario del fondo, del fatto illecito del terzo non fa sorgere in capo a quest’ultimo una responsabilità di carattere omissivo.
Non ricorre infatti un obbligo giuridico ex art. 40 co. 2 c.p. di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo (così Cass. pen., sez. III, n. 13606/2019).

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Dimostrazione della responsabilità

L’art. 192, d.lgs. n. 152/2006 stabilisce, infatti, che l’imputabilità della condotta del proprietario del fondo deve essere dimostrata “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo“.

Il proprietario del fondo è ritenuto corresponsabile per l’abbandono di rifiuti ogni volta che l’Amministrazione dimostri una condotta allo stesso imputabile a titolo doloso o per lo meno colposo.

Non può essere ritenuto responsabile solo in quanto proprietario e dunque solo per la sua qualità, proprio nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”.