Commissioni Tributarie: giurisdizione sulle controversie di natura tributaria

Le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e per il giudizio di legittimità la Corte di Cassazione hanno il compito di risolvere le controversie di natura tributaria tra cittadini ed enti impositori.

Commissioni Tributarie

Giurisdizione generale ed esclusiva

La giurisdizione tributaria è generale in quanto si applica a “tutte le controversie” in materia d’imposte e tasse.

Il dato letterale della legge dimostra chiaramente che quella loro riservata è una giurisdizione esclusiva non circoscritta ad alcuni aspetti soltanto, ma generale ovverosia estesa ad ogni questione relativa all’ an o al quantum del tributo.

La giurisdizione delle Commissioni Tributarie è totalmente indifferente al contenuto della domanda. Si arresta unicamente di fronte agli “atti della esecuzione forzata tributaria”, fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D. Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora od, a maggior ragione, le mere intimazioni di pagamento.

L’oggetto della giurisdizione tributaria

L’art. 2 del D.lgs 546/1992 indica l’oggetto della giurisdizione tributaria.
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie:

  •  aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali , il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchè gli interessi e ogni altro accessorio.
  •  promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella,
  •  concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.
  •  attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

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Esclusione dalla giurisdizione tributaria

Restano escluse le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica .

Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.